Sentenza del 01/06/2015 n. 2396 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DICHIARAZIONE OMESSA - Controllo ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Mancato riconoscimento del credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il mancato riconoscimento e il recupero di un credito d’imposta indicato in una dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni, quindi considerata omessa. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che il credito dovesse essere riconosciuto perché effettivamente spettante, anche se risultante da una dichiarazione omessa. L’Amministrazione ha invece ritenuto che il credito non potesse essere utilizzato in compensazione in assenza di una dichiarazione validamente presentata nei termini.
La decisione
Il recupero del credito d’imposta è stato ritenuto legittimo. La procedura di controllo ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 può essere utilizzata per disconoscere un credito risultante esclusivamente da una dichiarazione omessa, poiché l’art. 17, comma 1, del d.lgs. 241/1997 consente di portare in diminuzione delle imposte dovute solo i crediti risultanti dalle dichiarazioni periodiche. Ne consegue la decadenza dalla possibilità di utilizzare il credito, anche qualora il contribuente riesca a dimostrarne l’effettiva spettanza sostanziale.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
La norma consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il recupero delle somme o dei crediti non spettanti sulla base dei dati dichiarati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dai relativi archivi.
Art. 17, comma 1, del d.lgs. 241/1997
È possibile computare in diminuzione delle imposte dovute i crediti risultanti dalle dichiarazioni periodiche.
L’utilizzo in compensazione dei crediti presuppone che essi risultino da una dichiarazione validamente presentata. Un credito indicato soltanto in una dichiarazione presentata oltre novanta giorni, considerata omessa, non può essere utilizzato, anche se sostanzialmente spettante.
Massime di principio
- Una dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni è generalmente considerata omessa e non produce gli stessi effetti di una dichiarazione presentata tempestivamente.
- La spettanza sostanziale di un credito non è sempre sufficiente per consentirne l’utilizzo: possono essere richiesti specifici adempimenti dichiarativi e termini di presentazione.
- L’Amministrazione finanziaria può recuperare mediante controllo automatizzato un credito utilizzato in compensazione quando il credito non risulta da una dichiarazione validamente presentata.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare sia l’effettiva esistenza del credito sia il rispetto dei termini e delle modalità formali previsti per dichiararlo e utilizzarlo.
- La regola descritta riguarda la fattispecie specifica esaminata; eventuali discipline speciali, dichiarazioni integrative o rimedi previsti dalla normativa applicabile possono modificare la valutazione concreta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 giu 2015Sentenza del 01/06/2015 n. 58 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 1 giu 2015Sentenza del 01/06/2015 n. 507 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 1 giu 2015Sentenza del 01/06/2015 n. 1173 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 giu 2015Sentenza del 01/06/2015 n. 4954 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 1 giu 2015Sentenza del 01/06/2015 n. 5205 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 3 giu 2015Sentenza del 03/06/2015 n. 11443 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →