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Sentenza

Sentenza del 01/06/2015 n. 5205 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Imposte suo reddito - IRPEF - Base imponibile - Indennità di previdenza MEF - Esenzione della pretesa impositiva - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che l'indennità aggiuntiva di previdenza erogata dal Fondo istituito per il personale del Ministero delle Finanze non fosse imponibile, poiché assimilabile alle indennità alimentate direttamente dai contributi dei lavoratori e, quindi, esente per la parte corrispondente ai versamenti personali. Richiamava, in particolare, la sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale e la giurisprudenza relativa a fondi finanziati esclusivamente dagli iscritti. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che le somme fossero emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, soggetti a tassazione separata, perché il Fondo era finanziato da entrate erariali e non da contributi dei dipendenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva inizialmente accolto il ricorso e riconosciuto un rimborso di 9.054,64 euro, oltre interessi. In appello, tuttavia, la Commissione ha riformato la decisione, ritenendo che il Fondo fosse alimentato esclusivamente da somme incamerate dall'Erario, tra cui quote di proventi, sanzioni, investimenti e altre entrate pubbliche, senza prova di versamenti effettuati dal contribuente. L'indennità è stata qualificata come emolumento percepito in relazione al lavoro dipendente e, in quanto corrisposta una tantum normalmente alla cessazione del rapporto, soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DPR n. 917/1986. È stato quindi dichiarato legittimo il diniego di rimborso dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, art. 2

    Le entrate del fondo sono costituite, tra l'altro, dalle quote dei proventi previsti dalla legge, dai proventi degli investimenti, dalle sanzioni pecuniarie, dalle trattenute sulle vincite al gioco del lotto e da sovvenzioni, contributi e altri proventi.

    La norma è stata interpretata nel senso che il Fondo non era alimentato da contributi personali dei dipendenti, ma da somme provenienti dall'Erario e da altre entrate pubbliche. Mancando la prova di versamenti individuali, non era applicabile l'esenzione riconosciuta per le quote direttamente finanziate dai lavoratori.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, nella versione vigente

    L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, nonché altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti.

    L'indennità aggiuntiva è stata ritenuta un emolumento collegato al rapporto di lavoro e corrisposto una tantum, quindi assoggettabile a tassazione separata.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36

    Richiamato quale intervento modificativo della disciplina dell'art. 17 del DPR n. 917/1986 applicabile alla tassazione separata delle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

  • D.P.R. 21 dicembre 1981, n. 211

    Ha istituito il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, dal quale proveniva l'indennità oggetto della controversia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 178/1986

    La decisione è stata ritenuta non pertinente perché riguarda la parte delle indennità finanziata direttamente dai lavoratori, situazione non dimostrata nel caso del Fondo del Ministero delle Finanze.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 9430/2003

    Il precedente è stato ritenuto non applicabile, poiché riguardava un Fondo alimentato esclusivamente dai versamenti degli ufficiali dell'Esercito, circostanza diversa da quella accertata nel presente caso.

Massime di principio

  • Un'indennità corrisposta una tantum in occasione della cessazione o in dipendenza di un rapporto di lavoro dipendente è, in linea generale, soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 917/1986.
  • L'eventuale esclusione dall'imposizione della quota corrispondente ai contributi personali del lavoratore richiede la prova concreta che il fondo sia stato alimentato, in tutto o in parte, da versamenti direttamente effettuati dal lavoratore e già assoggettati a tassazione.
  • Non è sufficiente qualificare un'indennità come previdenziale o assimilarla al trattamento di fine rapporto: rilevano concretamente la fonte di finanziamento del fondo, la natura dell'erogazione e il collegamento con il rapporto di lavoro.
  • I precedenti giurisprudenziali relativi a fondi finanziati esclusivamente dagli iscritti non sono automaticamente estensibili a fondi alimentati da entrate erariali, sanzioni, proventi pubblici o altre risorse non riconducibili a contributi individuali.
  • In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe documentare la provenienza delle somme e l'eventuale doppia imposizione; in assenza di tale prova, l'Amministrazione può legittimamente assoggettare l'intera indennità a tassazione separata.

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