Sentenza del 03/06/2015 n. 11443 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La CTR aveva riformato le decisioni di primo grado, ritenendo tardivi i ricorsi proposti dalle contribuenti perché notificati oltre il termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In sede di cassazione, dopo il deposito di un'istanza dell'Agenzia delle Entrate per l'estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, era stato emesso un decreto presidenziale di estinzione. L'Agenzia ha successivamente chiesto la fissazione dell'udienza, sostenendo che il condono riguardasse soltanto P. A. e non D. S.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di fissazione dell'udienza proposta dall'Agenzia delle Entrate nel 2015. Secondo la Corte, l'istanza doveva essere depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di estinzione, mentre l'Agenzia non ha dimostrato di aver rispettato tale termine. Il decreto, pertanto, ha consolidato i propri effetti estintivi sull'intero giudizio. Inoltre, dal contenuto dell'istanza originaria e del decreto non emergeva alcuna limitazione dell'estinzione alla sola posizione di P. A.; non era quindi possibile reinterpretare successivamente il decreto come riferito soltanto a una delle contribuenti. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Il decreto presidenziale che dichiara l'estinzione del giudizio può essere neutralizzato soltanto mediante un'istanza di fissazione dell'udienza depositata entro dieci giorni dalla comunicazione. Il termine è perentorio e il suo mancato rispetto consolida l'effetto estintivo.
Art. 391-bis c.p.c.
La sentenza o l'ordinanza che dichiarano l'estinzione sono impugnabili mediante revocazione, mentre contro il decreto presidenziale di estinzione il rimedio specifico è l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 391 c.p.c.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
È richiamata la possibilità generale di rimessione in termini, ma essa costituisce un'eccezione e richiede i presupposti previsti dalla norma.
Art. 140 c.p.c.
La notifica eseguita secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'avviso di accertamento, secondo il momento di perfezionamento della notifica.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
La definizione agevolata della lite tributaria può determinare l'estinzione del processo, che può essere dichiarata anche mediante decreto presidenziale ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19980/2014
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 391 c.p.c. si applica anche all'estinzione derivante dalla definizione agevolata delle liti tributarie e che il termine di dieci giorni per chiedere la fissazione dell'udienza è perentorio.
Massime di principio
- Quando viene emesso un decreto presidenziale di estinzione del giudizio per condono o altra causa prevista dalla legge, la parte che intende proseguire il processo deve depositare l'istanza di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
- Il termine di dieci giorni è perentorio: chi propone l'istanza tardivamente deve dimostrare, se possibile, i presupposti per una rimessione in termini; in mancanza, l'istanza è inammissibile.
- La parte interessata deve conservare e produrre la prova della data di comunicazione del decreto, perché su di essa si calcola il termine per proporre l'istanza.
- Se il decreto presidenziale è formulato come estinzione dell'intero giudizio, non è normalmente possibile limitarne gli effetti in un momento successivo mediante un'interpretazione restrittiva dell'atto.
- Quando un giudizio riguarda più contribuenti o più posizioni, eventuali limiti dell'estinzione devono risultare chiaramente dall'istanza e dal provvedimento; comunicazioni o precisazioni successive non possono, di regola, modificare un decreto ormai divenuto definitivo.
- La definizione agevolata della lite può estinguere il processo tributario anche quando riguarda una sola posizione, ma in tal caso la decisione deve essere adottata nelle forme processuali idonee a dichiarare soltanto l'estinzione parziale, senza travolgere automaticamente le altre posizioni.
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