Sentenza del 01/06/2015 n. 1173 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Frode carosello - operazione soggettivamente inesistente - ignoranza della frode - prova - spetta al contribuente. Ignoranza della frode - sentenza penale di proscioglimento - rilevanza - non sussiste. Professionalità del contribuente - esperienza sul mercato - rilevanza - sussiste - consapevolezza della frode - è probabile. Frode carosello - elementi sintomatici di consapevolezza - vendita sottocosto - pagamento anticipato del corrispettivo - estraneità di mercato delle parti coinvolte - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti. Il contribuente invocava la propria ignoranza della frode e la sentenza penale di proscioglimento eventualmente intervenuta. L'Amministrazione finanziaria ha fondato la contestazione su elementi presuntivi sintomatici della consapevolezza, tra cui la vendita sottocosto, il pagamento anticipato, l'estraneità territoriale e commerciale degli operatori coinvolti e le risultanze del processo verbale di constatazione. La natura professionale del contribuente e la sua esperienza nel settore sono state considerate rilevanti per valutare il livello di diligenza esigibile.
La decisione
Il ricorso del contribuente è stato respinto. Nelle frodi carosello, l'acquirente perde il diritto alla detrazione dell'IVA se non dimostra di avere ignorato incolpevolmente la frode. L'Amministrazione può provare la consapevolezza anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Il proscioglimento penale non vincola il giudice tributario, poiché i due procedimenti sono autonomi e caratterizzati da regole probatorie differenti. Nel caso esaminato, la professionalità del contribuente e gli indici anomali dell'operazione rendevano non credibile un'ignoranza incolpevole.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone che l'operazione sia effettiva e che il contribuente non sia consapevole della partecipazione a una frode fiscale.
Art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972
Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica utilizzando anche elementi presuntivi, comprese le risultanze delle verifiche fiscali.
Art. 2729 Codice civile
Le presunzioni semplici possono fondare la decisione quando risultano gravi, precise e concordanti; gli elementi anomali dell'operazione possono quindi dimostrare la consapevolezza della frode.
Cassazione, 13 novembre 2013, n. 25469
Richiamata come precedente sull'onere del contribuente di dimostrare l'ignoranza incolpevole della frode nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Cassazione, 5 ottobre 2012, n. 16996
Richiamata in tema di rilevanza degli elementi presuntivi nella dimostrazione della consapevolezza della frode.
Cassazione, 5 dicembre 2014, n. 25755
Richiamata per l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e per la diversa efficacia delle relative regole probatorie.
Cassazione, 19 gennaio 2010, n. 735
Richiamata sul rilievo della professionalità e dell'esperienza dell'operatore economico nella valutazione della diligenza e della conoscibilità della frode.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, l'acquirente deve dimostrare di aver adottato una diligenza adeguata e di non poter ragionevolmente conoscere la frode; non è sufficiente affermare la propria estraneità.
- L'Amministrazione finanziaria può provare la consapevolezza del contribuente mediante una pluralità di indici presuntivi, come prezzi anormalmente bassi, vendite sottocosto, pagamenti anticipati, rapporti commerciali atipici e assenza di una concreta giustificazione economica.
- Quanto maggiore è la professionalità, l'esperienza e la conoscenza del mercato del contribuente, tanto più elevato è il livello di controllo e prudenza che gli può essere richiesto.
- Una sentenza penale di proscioglimento non esclude automaticamente il recupero dell'IVA in sede tributaria, perché il giudizio fiscale è autonomo e segue regole probatorie diverse.
- Per tutelare la detrazione, è opportuno documentare l'effettiva operazione, la regolarità della controparte, la congruità dei prezzi, la logistica, i pagamenti e le verifiche svolte prima dell'acquisto.
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