Cassazione Penale, Ordinanza n. 05479/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare il merito della condanna per tentato furto già confermata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Il ricorso era articolato in un unico motivo formalmente qualificato come violazione di legge, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le deduzioni erano del tutto generiche e non contenevano le ragioni di diritto né i dati di fatto necessari a sostenere la censura, con conseguente violazione dell'art. 581 c.p.p. La decisione non entra nel merito della responsabilità per il reato contestato, ma si arresta al rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle doglianze; deduzioni generiche determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una motivazione specifica e autosufficiente sul piano argomentativo, non essendo sufficiente una mera deduzione di violazione di legge priva di concreti riferimenti fattuali e giuridici.
- La mancanza di specificità dei motivi, quando impedisce alla Corte di cogliere le censure mosse alla decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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