Cassazione Penale, Ordinanza n. 28081/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: ha censurato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il motivo non era specifico e non rispettava i requisiti imposti dall'art. 581 c.p.p., risolvendosi in una deduzione priva di pregio e significato giuridico. Non emergono dal testo altri fatti di causa o il reato presupposto contestato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come base per chiedere il proscioglimento; la Corte non entra nel merito della causa di non punibilità/ proscioglimento perché il motivo è ritenuto non specifico e quindi inammissibile.
La norma è indicata come parametro di specificità dei motivi di ricorso: la loro mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
Base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e si risolve in una deduzione generica, apodittica o priva di reale contenuto giuridico.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da censure puntuali e autosufficienti; in mancanza, la Corte non procede al vaglio di merito della causa di non punibilità o evidenza dell'innocenza.
- La violazione del requisito di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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