Cassazione Civile, Ordinanza n. 12812/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla stima dell’indennità dovuta per l’espropriazione di terreni destinati alla realizzazione di una scuola pubblica. In primo grado la Corte d’appello aveva riconosciuto la natura edificabile delle aree e liquidato un’indennità più elevata; la Provincia aveva ottenuto in cassazione l’annullamento con rinvio perché la precedente motivazione non era coerente con la destinazione urbanistica impressa dal piano regolatore. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha rideterminato in senso notevolmente inferiore l’indennità, valorizzando la natura conformativa del vincolo urbanistico e il carattere non edificabile del fondo. La società avente causa e il socio subentrato hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Il ricorso principale ha dedotto: (1) falsa applicazione delle norme sull’indennità di esproprio e decadenza del vincolo, sostenendo che il vincolo espropriativo apposto nel 1989 sarebbe scaduto per decorso del termine quinquennale; (2) travisamento e omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che il CTU non avesse affermato l’esistenza di vincoli preordinati all’esproprio, ma solo la loro scadenza; (3) violazione del principio del giusto ristoro e illogicità della stima, perché il terreno non sarebbe mai stato agricolo e il valore sarebbe stato determinato in modo irragionevole. Il ricorso incidentale ha sostenuto, al contrario, che il vincolo urbanistico fosse espropriativo e soggetto a decadenza quinquennale, oppure, in subordine, che la delibera di approvazione del progetto dell’opera avesse fatto decorrere un diverso termine di efficacia dei vincoli, con conseguente necessità di stimare il fondo al valore venale pieno. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di entrambi i ricorsi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che poggiava a monte sulla qualificazione conformativa delle previsioni urbanistiche, e perché erano generici o non specificamente autosufficienti nel censurare la motivazione e la valutazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le doglianze non attaccassero la motivazione decisiva della sentenza impugnata, fondata sulla natura conformativa del vincolo urbanistico e non sulla sola scadenza di un vincolo espropriativo successivo. Ha inoltre evidenziato che non potevano essere invocate le norme del d.P.R. n. 327 del 2001, non ancora vigenti alla data del decreto di esproprio. Le spese sono state poste a carico solidale del ricorrente principale e di quello incidentale, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Non applicabile ratione temporis perché il testo unico sulle espropriazioni non era ancora entrato in vigore alla data del decreto di esproprio né alla proposizione della domanda.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma non esaminabile per difetto di applicabilità temporale.
art. 37, commi 1 e 3, d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma non esaminabile per difetto di applicabilità temporale.
Evocato per sostenere la decadenza quinquennale del vincolo espropriativo.
Norma invocata per i criteri indennitari; la Corte richiama il tema della distinzione tra suoli agricoli ed edificabili e la rilevanza della conformazione urbanistica del fondo.
art. 42 Cost.
Richiamato come parametro del giusto ristoro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente assertiva e non agganciata alla ratio della decisione.
Richiamato per sostenere che l’approvazione del progetto avrebbe equivalso a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Richiamato per la condanna solidale alle spese in ragione della comunanza di interessi tra le parti ricorrenti.
La Corte vi collega l’inammissibilità del motivo che non si confronta con la ratio decidendi e si risolve in un 'non motivo'.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei primi motivi del ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio motivazionale invocata per il dedotto travisamento della consulenza tecnica.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto anche per l’ulteriore importo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura deve colpire la specifica base logica e giuridica della decisione, altrimenti si risolve in un 'non motivo'.
- Il vizio di violazione di legge o di motivazione non può essere prospettato in modo generico o assertivo: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti o delle risultanze tecniche che assume travisati e spiegare la decisività del loro diverso significato.
- In materia di espropriazione, la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all’esproprio è decisiva per stabilire il criterio indennitario e la possibile decadenza del vincolo; tuttavia, una censura che prescinda dalla qualificazione già posta a fondamento della sentenza impugnata è inidonea a scalfirla.
- Le disposizioni sopravvenute non sono applicabili quando il rapporto sostanziale e il decreto ablatorio sono anteriori alla loro entrata in vigore, salvo diversa previsione legislativa.
- Per la stima dell’indennità di esproprio di aree non edificabili, il proprietario può provare una utilizzazione intermedia o diversa da quella agricola, ma deve allegare e dimostrare elementi concreti di mercato e di destinazione urbanisticamente consentiti; in mancanza, la contestazione alla stima del giudice di merito resta generica.
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