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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34989/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Con provvedimento del 27 aprile 2026, il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva diffidato l'affidato, ammesso dal Tribunale di sorveglianza di Bari all'affidamento in prova al servizio sociale il 6 novembre 2025, a rispettare le prescrizioni della misura, ritenute violate perché il 24 aprile 2026 era stato trovato in compagnia di una persona indicata come pregiudicata. L'affidato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, nullità per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la persona incontrata non aveva precedenti penali né procedimenti pendenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché la diffida ad adempiere alle prescrizioni dell'affidamento in prova non è un provvedimento impugnabile. La diffida non modifica le prescrizioni della misura e non incide sullo status libertatis; perciò non rientra tra i provvedimenti ricorribili in base alle norme richiamate né tra quelli sulla libertà personale impugnabili ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. La Corte non ha esaminato nel merito la doglianza relativa alla posizione della persona frequentata. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017, trattandosi di impugnazione presentata avverso un provvedimento non impugnabile.

    La Corte tratta de plano il ricorso contro un provvedimento non impugnabile.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il provvedimento di diffida da parte del magistrato di sorveglianza non è previsto da alcuna norma, non ha un effetto diretto sulla misura alternativa, che rimane in corso e non subisce modifiche in ordine alle sue prescrizioni, e quindi non incide in alcun modo sulla libertà personale dell'affidato.

    Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. non è esperibile contro una diffida che non incide sulla libertà personale né modifica la misura alternativa o le sue prescrizioni.

  • artt. 678, comma 1-bis, 666 e 667, comma 4, c.p.p.

    Questa Corte ha stabilito che «Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo status libertatis» (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Rv. 287565). Tale pronuncia, in motivazione, ha affermato che, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza possono essere impugnati solo se ciò è previsto da una norma, in particolare dagli artt. 678, comma 1-bis, 666, 667, comma 4, cod. proc. pen., oppure da norme speciali, o in via generale applicando il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.

    I provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono impugnabili nei casi previsti dalla legge; in via generale, il ricorso per cassazione per violazione di legge è ammesso quando il provvedimento incide sostanzialmente sullo status libertatis.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Ne consegue la non impugnabilità di tale provvedimento. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile.

    Il ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senz[a] versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La diffida del magistrato di sorveglianza a rispettare le prescrizioni dell'affidamento in prova non è impugnabile quando si limita a richiamare obblighi già vigenti, senza modificare la misura alternativa né incidere sullo status libertatis.
  • Il ricorso per cassazione per violazione di legge contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso, in via generale ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., quando il provvedimento incide sostanzialmente sulla libertà personale; resta fermo il principio di tassatività delle impugnazioni.
  • Il ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile è inammissibile e può essere trattato de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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