Cassazione Penale, Ordinanza n. 33849/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di due condanne irrevocabili. La prima, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria il 29 aprile 2021 e irrevocabile dal 5 ottobre 2021, aveva inflitto quattro anni e due mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, estorsione, lesioni e tentato furto in abitazione, commessi ad Alessandria tra febbraio e ottobre 2020. La seconda, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino il 17 settembre 2025 in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Alessandria del 9 novembre 2022 e divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2026, aveva inflitto cinque anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio aggravato, commesso ad Alessandria il 12 novembre 2021. La Corte d’appello di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Con ricorso per cassazione, il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che fossero stati trascurati gli indici rivelatori dell’unitarietà del disegno criminoso originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le doglianze erano mere critiche di fatto sulla valutazione degli elementi processuali e non si confrontavano specificamente con le ragioni dell’ordinanza impugnata. Ha inoltre ritenuto logica, coerente e non contraddittoria la motivazione del giudice dell’esecuzione, che aveva valorizzato la diversità dei contesti, il considerevole intervallo temporale e l’assenza di una programmazione unitaria tra i fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stata disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003. Decisione del 10 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, oltre a risolversi in critiche di fatto, non si confrontano in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Quando ne ricorrono le condizioni, il provvedimento dispone l’annotazione finalizzata alla tutela dei dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione in fatto degli elementi processuali senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Nel valutare la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la diversità dei contesti, un considerevole intervallo temporale tra i fatti e l’assenza di elementi di programmazione unitaria possono fondare il rigetto dell’istanza.
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