Cassazione Penale, Sentenza n. 09812/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rinvio che ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il reato di associazione per delinquere (capo 1) e ha confermato l'idoneità della misura interdittiva applicata (sospensione dall'esercizio di pubblici uffici). I motivi di cassazione erano: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate tramite captatore informatico perché i decreti di autorizzazione e proroga non avrebbero indicato le circostanze di tempo e luogo richieste dall'art. 267, comma 1, c.p.p.; (2) contestazione della possibilità di utilizzare quelle intercettazioni a fondamento della contestazione associativa, posto che il reato associativo non rientrerebbe nelle eccezioni previste dall'art. 51 (commi 3-bis e 3-quater) e non sussisterebbero le condizioni per utilizzarle in via derivata ex art. 270, comma 1-bis; (3) vizio di motivazione rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'associazione, deducendo che non sarebbe provato un vincolo preesistente con i correi distinto dalla mera commissione dei reati-fine. Inoltre la difesa ha sostenuto la permanenza dell'interesse a impugnare in vista di un'eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che, poiché la misura cautelare interdittiva è ormai estinta per decorso e non è stato impugnato con esito definitivo il quadro indiziario relativo ai reati di falso (per i quali si è formato giudicato cautelare interno), l'interesse del ricorrente ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dei gravi indizi limitatamente al reato associativo non persiste ai fini della riparazione ex art. 314, comma 2, c.p.p. Conseguentemente la Corte non ha esaminato nel merito i motivi relativi alle intercettazioni né quello sul vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte interpreta che l'interesse ad impugnare, dopo la cessazione della misura, per ottenere la riparazione sussiste solo se è contestata l'insussistenza dei gravi indizi rispetto a tutti i reati per i quali la misura è stata disposta; se per alcuni reati la sussistenza delle condizioni cautelari è ormai definitivamente accertata, l'interesse è venuto meno.
art. 267, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede che i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni indichino le circostanze di tempo e luogo; il ricorrente deduceva la violazione per captatore informatico, ma la Corte non ha esaminato la questione per inammissibilità del ricorso.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
Individua categorie di reati per le quali alcuni requisiti dei decreti di intercettazione possono non essere richiesti; la difesa sosteneva che il reato associativo non rientrerebbe in tali eccezioni, implicando l'illegittimità delle intercettazioni se carenti.
art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità in via derivata degli esiti delle intercettazioni disposte per reati con requisiti particolari; la difesa ha invocato che non ricorrerebbero le condizioni per l'utilizzabilità derivata rispetto al capo corruzione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione e le questioni esaminabili; la Corte ha richiamato i limiti di illustrazione del ricorso.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Citate in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento per l'irritualità dell'impugnazione; la Corte ne trae fondamento per l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare un provvedimento cautelare per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, dopo la cessazione della misura, sussiste soltanto se si contesta l'insussistenza dei gravi indizi rispetto a tutte le imputazioni che hanno giustificato la misura; se alcune imputazioni restano definitivamente confermate, l'interesse può mancare e il ricorso risultare inammissibile.
- Se la custodia cautelare è stata applicata per più reati, anche l'annullamento di una parte delle contestazioni non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione quando permangono altri reati che giustificavano la misura.
- Questioni tecniche sull'utilizzabilità delle intercettazioni (es. carenze formali nei decreti di autorizzazione) possono essere decisive, ma vanno prospettate entro termini e contesti processuali appropriati; in assenza di interesse processuale la Corte di legittimità può non entrare nel merito.
- Proporre ricorso privo di interesse procedurale può comportare condanne alle spese e, nei casi di impugnazioni manifestamente irrituali, l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende.
- Nel valutare l'elemento soggettivo del reato associativo è necessario distinguere la mera partecipazione ai reati-fine dalla sussistenza di un vincolo associativo preesistente e coordinato; tale accertamento richiede un compendio indiziario adeguato, spesso basato su intercettazioni e altri riscontri probatori.
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