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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38293/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Gina Capannini. Il motivo unico denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che la Capannini aveva formalmente depositato, in data 6/10/2022, la rinuncia alla prescrizione dopo che il termine di prescrizione era già spirato (30/6/2021). Secondo il ricorrente, trattandosi di rinuncia intervenuta a termine già maturato, questa è irrevocabile e impediva alla Corte territoriale di dichiarare estinto il reato, imponendo invece di decidere sul merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia alla prescrizione è revocabile se effettuata prima che il termine di prescrizione sia maturato, mentre è irrevocabile se effettuata dopo la scadenza del termine. Poiché la rinuncia formale era stata depositata dopo il termine di prescrizione già spirato, la dichiarazione di estinzione del reato era contraria al principio richiamato. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso del procedimento, ossia per la valutazione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La norma è stata invocata come vizio di motivazione/violazione procedurale: la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare estinto il reato nonostante la rinuncia alla prescrizione risultasse formalmente depositata dopo la maturazione del termine, determinando la cassazione della decisione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata unicamente in relazione al rito adottato (ricorso trattato con contraddittorio scritto). Non incide sul merito della questione sulla rinuncia alla prescrizione.

Massime di principio

  • La rinuncia alla prescrizione è revocabile se viene manifestata prima che il termine prescrizionale sia maturato; diventa irrevocabile se viene manifestata dopo la scadenza del termine.
  • Se l'imputato deposita una rinuncia formale alla prescrizione dopo che il termine è già spirato, la rinuncia impedisce alla Corte di dichiarare estinto il reato per prescrizione e obbliga il giudice a procedere alla decisione sul merito.
  • In caso di contestazione sulla estinzione per prescrizione occorre verificare con precisione le date: data di maturazione della prescrizione e data di deposito della rinuncia; la valutazione temporale è decisiva per la revocabilità o meno della rinuncia.
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione adottata nonostante una rinuncia irrevocabile può essere annullata in Cassazione per violazione di legge o per erronea applicazione dei principi sulla rinuncia alla prescrizione.
  • Quando la Cassazione annulla la sentenza per questi motivi, può ordinare che il procedimento continui davanti a diversa Corte d'appello per evitare conflitti di competenza o per ragioni organizzative, con conseguente ripresa del giudizio sul merito.

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