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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I creditori avevano promosso esecuzione forzata per obblighi di fare sulla base di un titolo esecutivo giudiziale che imponeva ai debitori l'arretramento dei ballatoi della loro costruzione e la rimozione dei contatori dell'acqua e dell'energia elettrica collocati a ridosso della sede stradale, per violazione delle distanze legali. I debitori avevano proposto sia opposizione agli atti esecutivi, deducendo la mancata notificazione del titolo esecutivo, sia opposizione all'esecuzione, deducendo il difetto di legittimazione attiva dei creditori perché l'immobile era stato acquisito al patrimonio comunale. Il tribunale aveva accolto entrambe le opposizioni; la corte di appello aveva poi ritenuto inammissibile l'impugnazione dei creditori contro il capo relativo all'opposizione all'esecuzione, assumendo che esso fosse assorbito dalla statuizione sull'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo di interesse. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 100 c.p.c.; con il secondo nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che la corte di appello avrebbe dovuto esaminare nel merito l'appello sul capo relativo all'opposizione all'esecuzione, distinto e autonomo rispetto a quello sull'opposizione agli atti esecutivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i motivi e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al profilo dell'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse. Ha affermato che l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi non assorbiva l'opposizione all'esecuzione, trattandosi di domande autonome e con diverso oggetto, sicché il capo relativo all'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata era autonomamente impugnabile. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini nel merito il gravame sulla opposizione all'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare sussiste quando la parte è soccombente su un capo autonomo della decisione suscettibile di passare in giudicato; non può essere negato se il capo contiene una statuizione sfavorevole sul merito distinta da altra pronuncia processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sul capo di domanda autonomamente proposto o impugnato integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro dedotto per la violazione di legge sostanziale/processuale relativa all'interesse ad agire o impugnare.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro dedotto per la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e per il deposito di memorie.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle memorie depositate dalle parti.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla notificazione del titolo esecutivo, oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione, avente ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come norma sull'opposizione agli atti esecutivi, riferita alla regolarità formale e procedurale degli atti esecutivi.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che le decisioni sull'opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili ma sono ricorribili per cassazione.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione e in quello di opposizione agli atti esecutivi siano state proposte due domande autonome e distinte, l'accoglimento dell'una non comporta automaticamente l'assorbimento dell'altra, se i rispettivi oggetti non coincidono e le questioni sono indipendenti.
  • Il capo di sentenza che statuisce sull'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata è suscettibile di passare in giudicato ed è quindi autonomamente impugnabile, con conseguente interesse della parte soccombente a dedurlo in appello.
  • Il difetto di interesse ad impugnare non può essere desunto in modo automatico dall'esistenza di una statuizione processuale favorevole su un diverso capo della decisione, quando permanga una statuizione di merito sfavorevole distinta e produttiva di effetti propri.
  • L'omessa considerazione di un capo autonomamente impugnabile integra vizio di omessa pronuncia, ove il giudice dichiari inammissibile l'impugnazione senza esaminare la censura diretta contro quel capo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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