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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16076/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una società a responsabilità limitata in liquidazione ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex amministratore unico, il quale aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di compenso per attività professionali di commercialista svolte in favore della società. Il Tribunale aveva prima respinto l'eccezione di incompetenza per materia, poi rigettato l'opposizione. La Corte d'Appello aveva invece dichiarato la competenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo che la lite fosse tra società e amministratore. Il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 42 e 47 c.p.c. per mancata impugnazione immediata dell'ordinanza del Tribunale sulla competenza; con un secondo motivo, la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, sostenendo che la domanda riguardava solo il compenso da libero professionista per attività estranea al rapporto sociale e non l'indennità spettante come amministratore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva qualificato la pronuncia del Tribunale come decisione solo incidentale e non definitiva sulla competenza, essendo quindi non necessaria un'immediata impugnazione. Ha poi accolto il secondo motivo, affermando che la competenza si determina sulla base di petitum e causa petendi: poiché il credito azionato riguardava esclusivamente compensi professionali da attività di commercialista e non il compenso di amministratore, non operava la competenza della sezione specializzata per l'impresa ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la competenza è stata dichiarata in favore del Tribunale di Bergamo per il monitorio e per l'opposizione, con conseguente competenza della Corte d'Appello di Brescia per il secondo grado; è stato fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per la riassunzione davanti alla Corte d'Appello. Le spese sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento necessario di competenza è il mezzo impugnatorio richiamato dal ricorrente per contestare la statuizione sulla competenza.

  • art. 47 c.p.c.

    Il termine per i difensivi nel regolamento di competenza va valutato secondo la disciplina applicabile ratione temporis; il controricorso depositato oltre il termine allora vigente è stato dichiarato tardivo e inammissibile.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto della prosecuzione del giudizio dopo la concessione dei termini istruttori.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la fase camerale e il deposito delle memorie prima dell'adunanza.

  • art. 3 d.lgs. n. 168/2003

    La competenza della sezione specializzata per l'impresa riguarda controversie connesse a rapporti societari inerenti alla costituzione, modificazione o estinzione del rapporto sociale, non le domande aventi ad oggetto compensi per prestazioni professionali autonome, quando il petitum e la causa petendi siano estranei al rapporto societario.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi effettivamente dedotti dall'attore; non rilevano qualificazioni difensive o allegazioni della controparte idonee a mutare ex post l'oggetto della domanda.
  • La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie tra società e amministratori opera solo quando la lite attenga al rapporto societario o al compenso dell'amministratore in tale veste, non quando la pretesa riguardi un distinto rapporto di prestazione d'opera professionale.
  • Una pronuncia sulla competenza resa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è immediatamente impugnabile solo se ha natura decisoria definitiva; se il provvedimento si limita a una statuizione incidentale, l'impugnazione immediata non è necessaria.
  • Nel regolamento di competenza il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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