Sentenza n. 1796/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 1397/2024 del 4 luglio 2024 del Tribunale di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1397/2024, recante condanna al riconoscimento di 1.000 euro mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 1397/2024 del Tribunale di Torre Annunziata e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha chiesto che fosse ordinata all'amministrazione l'esecuzione del giudicato entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha precisato che il ricorso conteneva un errore materiale sull'estensione del beneficio: alla ricorrente spettava la carta del docente per due annualità scolastiche, 2022-2023 e 2023-2024, per complessivi 1.000 euro, mentre il riconoscimento per sei annualità e 3.000 euro riguardava altro soggetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, quantificata mediante applicazione degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il giudice ha chiarito che l'amministrazione conserva il potere di adempiere anche dopo l'insediamento del commissario, in regime di esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure idonee a garantire l'attuazione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora; la penalità deve essere determinata secondo un criterio di non manifesta iniquità.
La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021
L'amministrazione conserva il potere di provvedere anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, configurandosi un esercizio concorrente del potere amministrativo.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019
La penalità di mora deve essere funzionale a stimolare l'adempimento, senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica; è pertanto necessario fissare un tetto massimo e verificare la non manifesta iniquità della misura.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo intervento sostitutivo si configura un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione e del commissario.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, non natura di risarcimento o di automatica maggiorazione del credito.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo, anche tardivo.
- La determinazione della penalità di mora deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e prevedere un limite massimo idoneo a evitare che la misura si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso, il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.
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