Cassazione Civile, Ordinanza n. 25050/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
L’ente ricorrente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda sanitaria locale per il rimborso dei farmaci erogati agli assistiti del servizio sanitario regionale, oltre interessi. Nel giudizio di opposizione erano state chiamate in causa altre aziende sanitarie locali e la Regione. Il Tribunale aveva ripartito il debito tra le singole aziende sanitarie in proporzione ai farmaci erogati nei rispettivi territori, escludendo la debenza degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e riconoscendo soltanto interessi legali dalla costituzione in mora. La Corte d’appello aveva ritenuto carenti di legittimazione passiva la Regione e le aziende sanitarie diverse da quella originariamente ingiunta, mantenendo la condanna di quest’ultima per la sola quota attribuitale dal Tribunale. L’ente aveva quindi promosso revocazione sostenendo che la soppressione e la confluenza di due aziende sanitarie in un’unica azienda successivamente costituita imponessero di estendere a quest’ultima anche la quota di debito già attribuita all’azienda incorporata. La revocazione era stata respinta e l’ente era stato condannato alle spese in favore anche di aziende sanitarie e della Regione diverse dall’ente nei cui confronti era stata effettivamente coltivata la domanda. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 100 c.p.c., sostenendo che le parti convocate nel giudizio di revocazione soltanto per finalità informative e per l’integrità del contraddittorio non avessero un interesse sostanziale a contraddire e non potessero essere considerate soccombenti. Con il secondo motivo, proposto in subordine, ha denunciato violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello avesse disposto la rifusione delle spese in favore di parti che non avevano formulato una specifica domanda in tal senso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che, nelle cause scindibili, quando l’impugnante coltiva le proprie domande nella fase successiva soltanto nei confronti di alcune parti del giudizio originario, la notificazione dell’impugnazione alle altre parti integra una mera litis denuntiatio e non una vocatio in ius. Le parti destinatarie della notificazione che non siano sostanzialmente interessate dalla domanda non sono quindi soccombenti nei confronti dell’impugnante e non possono essere condannate alla rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza. Poiché la domanda di revocazione, se accolta, avrebbe inciso soltanto sull’entità del debito dell’azienda sanitaria subentrante, senza determinare una soccombenza sostanziale dell’ente ricorrente nei confronti delle altre aziende sanitarie e della Regione, la condanna alle spese disposta in loro favore è stata ritenuta non conforme ai principi applicabili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese a favore dell’altra parte, salvo diversa regolazione nei casi previsti dalla legge.
Il criterio della soccombenza non può essere applicato nei confronti di parti che, pur destinatarie della notificazione dell’impugnazione, non abbiano un effettivo interesse a contraddire e non siano sostanzialmente coinvolte nella domanda coltivata.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L’interesse a contraddire deve essere valutato in relazione alla domanda concretamente coltivata nella fase processuale; la mera notificazione per conoscenza o per integrità del contraddittorio non attribuisce automaticamente una posizione sostanziale di parte soccombente.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La disposizione è stata richiamata dal secondo motivo, dichiarato assorbito; il testo non contiene una decisione di merito autonoma su tale censura.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto processuale.
La censura di violazione processuale consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti dei precedenti gradi, purché il loro contenuto sia riportato nel ricorso secondo le prescrizioni applicabili.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.
La Corte ha ritenuto rilevante che il contenuto degli atti dei precedenti gradi fosse stato debitamente riassunto nel ricorso.
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
È la disposizione in base alla quale era stata promossa la revocazione precedente al ricorso per cassazione.
Trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento previsto dalla disposizione.
Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi della norma.
Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La questione relativa all’applicabilità degli interessi moratori alle prestazioni dei farmacisti era stata esaminata nei gradi di merito, ma non costituisce la ratio decidendi della decisione di cassazione.
Massime di principio
- Nelle cause scindibili, quando l’impugnante coltiva nella fase successiva le proprie domande soltanto nei confronti di alcune delle parti del giudizio originario, la notificazione dell’impugnazione alle altre parti integra una mera litis denuntiatio e non una vocatio in ius.
- La parte destinataria di una notificazione effettuata soltanto per conoscenza o per l’integrità del contraddittorio, priva di un sostanziale interesse a contraddire sulla domanda effettivamente coltivata, non è soccombente nei confronti dell’impugnante.
- Il criterio della soccombenza non consente di condannare l’impugnante alla rifusione delle spese processuali in favore di parti che, rispetto alla domanda oggetto della fase di impugnazione, siano sostanzialmente estranee e non abbiano un interesse effettivo a interloquire.
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