Ordinanza n. 132/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché diniego di revoca del divieto
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Reggio Calabria notificato il 29 dicembre 2025, con cui gli è stato vietato di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di revoca del divieto. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone le specifiche censure dedotte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti; l'esame delle doglianze relative al diniego di revoca è stato espressamente demandato alla fase di merito.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile, insieme al fumus boni iuris, per l'accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Secondo il Collegio, la perdurante efficacia del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, oggetto del ricorso principale, non è idonea ad arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Lo scrutinio delle doglianze proposte con i motivi aggiunti è stato rinviato alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione del carattere meramente formale delle difese dell'amministrazione.
Norme richiamate
uno dei due elementi indefettibili per l’accoglimento della domanda ex art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile è sufficiente a rigettare l'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei due requisiti impone il rigetto della domanda cautelare.
- La perdurante efficacia di un divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, tale da giustificare la sospensione cautelare.
- Quando il giudice ritiene insussistente il periculum in mora, può definire la fase cautelare senza esaminare nel merito le doglianze rivolte contro il provvedimento impugnato, demandandone lo scrutinio alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →