Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza/ordinanza della Corte di Cassazione del 08/11/2022: il ricorrente lamentava, tra l'altro, che la contravvenzione contestata al capo 3) si era estinta per prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello e che tale estinzione non era stata dichiarata dal giudice di merito. In sede di vaglio è stata rilevata una discrepanza tra la motivazione (che accoglieva parzialmente il ricorso annullando la pena relativa al capo 3 per prescrizione) e il dispositivo pubblicato, che per mero errore materiale riportava una formula difforme (dichiarazione di inammissibilità e condanna al pagamento di una multa). È stata altresì attivata la procedura d'ufficio per la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che si trattasse di un palese errore materiale: ha disposto la correzione del dispositivo e la sostituzione del testo, adeguandolo alla motivazione. Il dispositivo è stato corretto nel senso di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3) perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena (mesi uno di reclusione) e dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. È stata altresì rettificata la qualificazione dell'atto da "ordinanza" a "sentenza" nei relativi ruoli e annotazioni.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Consente la fissazione d'ufficio della procedura camerale per la correzione di errori materiali; è stata utilizzata per rettificare il dispositivo in contrasto con la motivazione
Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
Ha stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione volto a dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, imponendo al giudice di merito l'obbligo di dichiarare immediatamente la causa di non punibilità
Impone l'obbligo per il giudice di merito di pronunciare immediatamente la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione) e di adottare il provvedimento consequenziale anche in assenza di eccezione di parte
Massime di principio
- Se c'è disallineamento tra la motivazione della decisione e il dispositivo per un mero errore materiale, il giudice può e deve procedere alla correzione d'ufficio del dispositivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
- Quando il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se fondato su un unico motivo che deduca tale estinzione (Sezioni Unite Ricci); il giudice di merito è tenuto a dichiarare immediatamente la non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La correzione di un errore materiale può comportare la sostituzione del testo del dispositivo e la rettifica della qualificazione formale dell'atto (es. da "ordinanza" a "sentenza") ove il contenuto della decisione lo richieda
- In presenza di continuazione, se emerge che uno dei reati è estinto per prescrizione, la pena complessiva deve essere ricalcolata sottraendo la parte di pena attribuita al reato estinto
- È opportuno verificare sempre la coerenza tra motivazione e dispositivo nelle sentenze e ordinanze; se si riscontra un errore materiale, è possibile segnalare la correzione anche d'ufficio affinché vengano annotate le modifiche e rettificati gli effetti processuali
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