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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza/ordinanza della Corte di Cassazione del 08/11/2022: il ricorrente lamentava, tra l'altro, che la contravvenzione contestata al capo 3) si era estinta per prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello e che tale estinzione non era stata dichiarata dal giudice di merito. In sede di vaglio è stata rilevata una discrepanza tra la motivazione (che accoglieva parzialmente il ricorso annullando la pena relativa al capo 3 per prescrizione) e il dispositivo pubblicato, che per mero errore materiale riportava una formula difforme (dichiarazione di inammissibilità e condanna al pagamento di una multa). È stata altresì attivata la procedura d'ufficio per la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto che si trattasse di un palese errore materiale: ha disposto la correzione del dispositivo e la sostituzione del testo, adeguandolo alla motivazione. Il dispositivo è stato corretto nel senso di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3) perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena (mesi uno di reclusione) e dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. È stata altresì rettificata la qualificazione dell'atto da "ordinanza" a "sentenza" nei relativi ruoli e annotazioni.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente la fissazione d'ufficio della procedura camerale per la correzione di errori materiali; è stata utilizzata per rettificare il dispositivo in contrasto con la motivazione

  • Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818

    Ha stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione volto a dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, imponendo al giudice di merito l'obbligo di dichiarare immediatamente la causa di non punibilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo per il giudice di merito di pronunciare immediatamente la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione) e di adottare il provvedimento consequenziale anche in assenza di eccezione di parte

Massime di principio

  • Se c'è disallineamento tra la motivazione della decisione e il dispositivo per un mero errore materiale, il giudice può e deve procedere alla correzione d'ufficio del dispositivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
  • Quando il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se fondato su un unico motivo che deduca tale estinzione (Sezioni Unite Ricci); il giudice di merito è tenuto a dichiarare immediatamente la non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La correzione di un errore materiale può comportare la sostituzione del testo del dispositivo e la rettifica della qualificazione formale dell'atto (es. da "ordinanza" a "sentenza") ove il contenuto della decisione lo richieda
  • In presenza di continuazione, se emerge che uno dei reati è estinto per prescrizione, la pena complessiva deve essere ricalcolata sottraendo la parte di pena attribuita al reato estinto
  • È opportuno verificare sempre la coerenza tra motivazione e dispositivo nelle sentenze e ordinanze; se si riscontra un errore materiale, è possibile segnalare la correzione anche d'ufficio affinché vengano annotate le modifiche e rettificati gli effetti processuali

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