Sentenza n. 148/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 593/2020 (RG 1324/2020) emesso dal Tribunale di Cosenza in data 1° giugno 2020,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 593/2020 del Tribunale di Cosenza, divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento di euro 1.218.889,33, oltre interessi, nonché delle spese della procedura monitoria. Il titolo, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo ed era stato notificato all’amministrazione il 7 giugno 2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’azienda sanitaria e ha chiesto anche la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo. L’amministrazione si è costituita, chiedendo dapprima un rinvio per trattative bonarie e, successivamente, un ulteriore rinvio in ragione della nomina del nuovo Commissario straordinario. Le trattative non si sono perfezionate e l’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di ulteriore rinvio, ritenendo che l’ASP avesse già beneficiato di un differimento e che l’avvicendamento nella gestione commissariale non giustificasse un nuovo rinvio, anche considerando l’anzianità del debito e il continuo maturare degli interessi moratori. Nel merito, ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato, che l’amministrazione era obbligata ad adempiervi e che non aveva provato l’avvenuta esecuzione. Ha ordinato all’ASP di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme dovute in base al decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola iniqua poiché il credito è già produttivo degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. L’ASP è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 4.906,00 oltre accessori, contributo unificato e spese generali. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni sul possibile danno erariale derivante dagli interessi maturati per il ritardato pagamento.
Norme richiamate
Sussistendo un giudicato non eseguito e l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione, il giudice amministrativo accoglie l’azione di ottemperanza e ordina l’integrale esecuzione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nell’ambito dell’ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta perché ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti sul credito.
Gli interessi moratori maturati sul debito commerciale costituiscono una ragione per escludere, nel caso concreto, l’ulteriore applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; il loro maturare per il ritardo può inoltre rilevare ai fini delle valutazioni della Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, l’amministrazione è obbligata a conformarvisi e non dimostra di averne dato integrale esecuzione, anche quando l’obbligo consiste nel pagamento di una somma di denaro.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di persistente inerzia.
- L’avvicendamento degli organi commissariali o degli organi di gestione dell’amministrazione inadempiente non giustifica, di per sé, un ulteriore rinvio del giudizio di ottemperanza, soprattutto quando il debito è risalente e continua a produrre interessi moratori.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle concrete circostanze del caso, la sua applicazione risulti iniqua perché il ritardo nell’adempimento determina già la maturazione di interessi moratori sul credito.
- Il ritardo dell’amministrazione nel pagamento di debiti derivanti da fatture commerciali e consacrati in un titolo giudiziale può essere segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti quando abbia prodotto un rilevante aggravio per l’amministrazione sotto forma di interessi moratori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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