Cassazione Civile, Ordinanza n. 30046/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della sua accettazione da parte del controricorrente; ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo stato dichiarato dalle parti che esse erano state regolate tra loro.
Esito
Favorevole al resistente (comunista)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso da un coerede per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni caduti nella successione del genitore comune. Il Tribunale, non essendosi costituita la convenuta, aveva approvato con ordinanza ex art. 789 c.p.c. il progetto di divisione predisposto dal consulente, assegnando i beni ai condividenti. La convenuta ha poi proposto appello deducendo la nullità o inesistenza della notifica dell’atto introduttivo, perché non eseguita presso la residenza anagrafica, e chiedendo comunque una nuova CTU per la divisione. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione ritenendo valida la notifica, sulla base di elementi idonei a dimostrare che l’indirizzo utilizzato corrispondeva alla residenza effettiva della parte. In Cassazione sono stati proposti tre motivi di ricorso, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
richiamato come base dell’ordinanza con cui il tribunale aveva approvato il progetto di divisione redatto dall’ausiliario d’ufficio
richiamato per l’effetto estintivo derivante dalla rinuncia al ricorso
richiamato per l’accettazione della rinuncia e la conseguente estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia e accettazione, la Corte dichiara l’estinzione senza affrontare il merito delle censure proposte.
- Se le parti dichiarano di avere regolato tra loro le spese, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio estinto.
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