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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30046/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva assolto PETRACCA per il reato di trasporto di una pistola senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza (art. 34 T.u.l.p.s.). Il difensore ha dedotto l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e dell'elemento soggettivo (colpa), sostenendo inoltre che non esisterebbe obbligo di denuncia per il trasporto di un numero di armi inferiore a sei e che l'imputato aveva comunque comunicato il trasferimento al Commissariato immediatamente dopo il trasporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la disciplina secondo cui l'obbligo di preventivo avviso per il trasferimento di armi (art. 34 T.u.l.p.s.) è autonomo e non dipende dal numero di armi trasferite, ha ricordato l'ulteriore obbligo di ripetere la denuncia di detenzione nel luogo di destinazione (art. 58 Reg. T.u.l.p.s.) e ha ritenuto priva di rilievo la doglianza sull'elemento soggettivo, rilevando che l'imputato non ha dedotto elementi a suo favore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 34 T.u.l.p.s.

    «Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato. Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma».

    L'obbligo di preventivo avviso è generale e si applica a chiunque trasporti armi; non è legato al numero di armi trasportate e richiede una comunicazione preventiva (con modalità speciali previste per soggetti licenziati).

  • art. 58 Reg. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.u.l.p.s.)

    «in caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra [del Regno], salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato».

    Oltre all'avviso preventivo, il detentore è tenuto a ripetere la denuncia di detenzione nel luogo di destinazione: le due obbligazioni sono autonome e concorrenti, l'avviso di trasporto non sostituisce la denuncia di detenzione.

  • art. 17 T.u.l.p.s.

    Norma richiamata in relazione alla sanzione prevista per le violazioni al T.u.l.p.s.; utilizzata per inquadrare la rilevanza penale dell'omissione dell'avviso.

  • art. 38 T.u.l.p.s. (citato)

    Norma sulla denuncia di detenzione richiamata dal regolamento; obbligo di ripetere la denuncia nel luogo dove l'arma è stata trasferita.

  • art. 593, comma 3, e art. 585, comma 5, cod. proc. pen. (richiamati)

    Richiamati in relazione alla qualificazione dell'impugnazione: per le sentenze di assoluzione con pena alternativa (arresto/ammenda) è esperibile il ricorso per cassazione secondo la specifica disciplina procedurale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • L'obbligo di preventivo avviso per il trasferimento di armi (art. 34 T.u.l.p.s.) si applica indipendentemente dal numero di armi trasportate: anche il trasferimento di una sola arma richiede la preventiva comunicazione.
  • L'avviso di trasporto è distinto e si somma all'obbligo di ripetere la denuncia di detenzione nel luogo di destinazione (art. 58 Reg. T.u.l.p.s./art. 38 T.u.l.p.s.); l'adempimento dell'uno non esime dall'altro.
  • La comunicazione effettuata dopo il trasferimento non integra il preventivo avviso richiesto dalla norma e, salvo specifiche attenuanti dimostrate, configura omissione penalmente rilevante.
  • Argomentazioni basate su precedenti non pertinenti o su interpretazioni numeriche del requisito (es. 'meno di sei armi') non reggono se la norma non prevede tale distinzione.
  • Proceduralmente, per sentenze di assoluzione con pena alternativa, l'impugnazione possibile è il ricorso per cassazione secondo le norme processuali richiamate; il rigetto può comportare condanna alle spese.

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