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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di revoca di porto d’armi e divieto di detenzione di armi e materie esplodenti.

Giustizia amministrativa202200244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del porto d’armi e di divieto di detenzione di armi e materie esplodenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La persona fisica ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria con cui sono stati revocati il porto d’armi e la possibilità di detenere armi e materie esplodenti, chiedendone l’annullamento. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato che non risultava depositata agli atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso all’amministrazione resistente.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla parte ricorrente di depositare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso alla Prefettura, nel formato .eml. La trattazione è stata rinviata all’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando dagli atti non risulta la prova della notificazione del ricorso all’amministrazione resistente, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando al ricorrente un termine perentorio per depositare la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione nel formato richiesto.
  • L’accertamento della regolarità della notificazione del ricorso può essere differito a un’udienza successiva mediante rinvio della trattazione, senza definire nel merito la domanda di annullamento.
  • La tutela dei dati personali della parte interessata può giustificare l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarla nel provvedimento giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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