Cassazione Penale, Ordinanza n. 25779/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza esame dei motivi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari che, decidendo sul suo appello, aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, rideterminando la pena per i reati a lui ascritti. Il ricorso è stato però proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida sottoscrizione, trattandosi di requisito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p., e ha deciso con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste dal rito camerale semplificato richiamato dalla Corte.
a pena di inammissibilità
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
viene richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché la sottoscrizione tecnica è requisito essenziale imposto a pena di inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile per un vizio formale evidente, la Corte può dichiararla de plano secondo il rito camerale previsto dalla disciplina processuale.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La mancanza del requisito di validità formale del ricorso impedisce qualsiasi scrutinio del merito delle doglianze impugnatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25597/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25598/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25599/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25601/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25602/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25604/2026 del 09/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →