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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33615/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il sequestro dei loro telefoni cellulari, contestando la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie, la lesione dei diritti di difesa per mancata ostensione degli atti richiamati nei decreti di sequestro e la violazione del divieto di integrazione della motivazione (artt. 253, 125 c.3, 178 lett. c), 324 c.7 e 309 c.9 c.p.p.). Il reato contestato era l'art. 179 cod. pen. mil. (cospirazione per compromettere l'autorità del comandante).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il Procuratore militare aveva disposto il 27/11/2023 la restituzione dei dispositivi dopo preventiva estrazione di copia forense. La Corte ha inoltre osservato che nessuno dei ricorrenti ha dedotto un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Sez. U. 24/04/2008 e Sez. U. 20/07/2017). Per tale motivo il ricorso per cassazione non poteva più essere coltivato; non sono state imposte spese o sanzioni processuali.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen. mil. (pace)

    Norma che descrive il reato contestato (cospirazione per compromettere l'autorità del comandante); la Corte ha ritenuto che il fumus del reato fosse stato allegato dal Tribunale del riesame con richiamo alla messaggeria acquisita

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione e di adeguata indicazione del fatto e della ragione del provvedimento

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato con riferimento al principio di motivazione dei provvedimenti restrittivi; la Corte ha ritenuto però non fondate le censure rispetto alla motivazione del tribunale del riesame nella fase di merito, salvo che il ricorso sia tuttavia divenuto inammissibile per restituzione

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di garanzie di imparzialità e ragionevole durata del processo e a sostegno della doglianza sui diritti di difesa, senza però incidere sulla declaratoria di sopravvenuta assenza d'interesse dopo la restituzione

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali relative ai poteri di sequestro e motivazione; la decisione di riesame era ritenuta motivata quanto alle esigenze probatorie

  • art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norme invocate dai ricorrenti sul divieto di integrazione della motivazione; la Corte non ha esaminato nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)

    Richiamato dal Procuratore Militare nella richiesta di declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte ha preso atto della richiesta e del decreto di restituzione

  • Sez. U. n. 18253 del 24/04/2008 (Tchmil)

    Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 Tchmil Rv. 239397 - 01

    Principio secondo cui, una volta restituita la cosa sequestrata, il ricorso per il riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, anche se è stata estratta copia degli atti, poiché il provvedimento di estrazione è autonomo e non soggetto a gravame

  • Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)

    Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01

    Chiarisce il principio limitativo: il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di conferma del sequestro probatorio è ammissibile se la restituzione è avvenuta previa estrazione di copia e il ricorrente deduce un interesse concreto e attuale all'esclusiva disponibilità dei dati; in mancanza, sussiste la sopravvenuta carenza d'interesse

Massime di principio

  • Se i beni sequestrati vengono restituiti dopo che è stata effettuata una copia forense, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame è in genere inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale all'esclusiva disponibilità dei dati
  • Per preservare la possibilità di impugnare la decisione, il soggetto interessato deve dedurre tempestivamente e con chiarezza l'interesse esclusivo sui dati al momento del ricorso (es. rischio di uso improprio delle copie o necessità di accesso esclusivo per difesa)
  • L'estrazione di copia forense è considerata un provvedimento autonomo rispetto al sequestro e la semplice restituzione dopo copia non rende automaticamente ammissibile il gravame, se non sussiste interesse esclusivo
  • Le censure sulla motivazione del fumus e sulle esigenze probatorie possono essere rilevanti nel merito, ma perdono efficacia se il bene viene restituito e non viene dedotto l'interesse esclusivo
  • Se si contestano violazioni dei diritti di difesa (es. mancata ostensione di atti), è opportuno sollevare tali profili immediatamente e documentarli, specificando l'effettivo pregiudizio e l'interesse esclusivo ai dati per impedire l'inammissibilità per carenza di interesse
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non dà normalmente luogo all'imposizione di spese o sanzioni quando manca sia la soccombenza effettiva sia profili di colpa nell'impugnazione

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