Cassazione Penale, Sentenza n. 33615/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il sequestro dei loro telefoni cellulari, contestando la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie, la lesione dei diritti di difesa per mancata ostensione degli atti richiamati nei decreti di sequestro e la violazione del divieto di integrazione della motivazione (artt. 253, 125 c.3, 178 lett. c), 324 c.7 e 309 c.9 c.p.p.). Il reato contestato era l'art. 179 cod. pen. mil. (cospirazione per compromettere l'autorità del comandante).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il Procuratore militare aveva disposto il 27/11/2023 la restituzione dei dispositivi dopo preventiva estrazione di copia forense. La Corte ha inoltre osservato che nessuno dei ricorrenti ha dedotto un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Sez. U. 24/04/2008 e Sez. U. 20/07/2017). Per tale motivo il ricorso per cassazione non poteva più essere coltivato; non sono state imposte spese o sanzioni processuali.
Norme richiamate
art. 179 cod. pen. mil. (pace)
Norma che descrive il reato contestato (cospirazione per compromettere l'autorità del comandante); la Corte ha ritenuto che il fumus del reato fosse stato allegato dal Tribunale del riesame con richiamo alla messaggeria acquisita
Richiamato tra le norme processuali invocate dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione e di adeguata indicazione del fatto e della ragione del provvedimento
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato con riferimento al principio di motivazione dei provvedimenti restrittivi; la Corte ha ritenuto però non fondate le censure rispetto alla motivazione del tribunale del riesame nella fase di merito, salvo che il ricorso sia tuttavia divenuto inammissibile per restituzione
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di garanzie di imparzialità e ragionevole durata del processo e a sostegno della doglianza sui diritti di difesa, senza però incidere sulla declaratoria di sopravvenuta assenza d'interesse dopo la restituzione
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali relative ai poteri di sequestro e motivazione; la decisione di riesame era ritenuta motivata quanto alle esigenze probatorie
art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norme invocate dai ricorrenti sul divieto di integrazione della motivazione; la Corte non ha esaminato nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)
Richiamato dal Procuratore Militare nella richiesta di declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte ha preso atto della richiesta e del decreto di restituzione
Sez. U. n. 18253 del 24/04/2008 (Tchmil)
Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 Tchmil Rv. 239397 - 01
Principio secondo cui, una volta restituita la cosa sequestrata, il ricorso per il riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, anche se è stata estratta copia degli atti, poiché il provvedimento di estrazione è autonomo e non soggetto a gravame
Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)
Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01
Chiarisce il principio limitativo: il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di conferma del sequestro probatorio è ammissibile se la restituzione è avvenuta previa estrazione di copia e il ricorrente deduce un interesse concreto e attuale all'esclusiva disponibilità dei dati; in mancanza, sussiste la sopravvenuta carenza d'interesse
Massime di principio
- Se i beni sequestrati vengono restituiti dopo che è stata effettuata una copia forense, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame è in genere inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale all'esclusiva disponibilità dei dati
- Per preservare la possibilità di impugnare la decisione, il soggetto interessato deve dedurre tempestivamente e con chiarezza l'interesse esclusivo sui dati al momento del ricorso (es. rischio di uso improprio delle copie o necessità di accesso esclusivo per difesa)
- L'estrazione di copia forense è considerata un provvedimento autonomo rispetto al sequestro e la semplice restituzione dopo copia non rende automaticamente ammissibile il gravame, se non sussiste interesse esclusivo
- Le censure sulla motivazione del fumus e sulle esigenze probatorie possono essere rilevanti nel merito, ma perdono efficacia se il bene viene restituito e non viene dedotto l'interesse esclusivo
- Se si contestano violazioni dei diritti di difesa (es. mancata ostensione di atti), è opportuno sollevare tali profili immediatamente e documentarli, specificando l'effettivo pregiudizio e l'interesse esclusivo ai dati per impedire l'inammissibilità per carenza di interesse
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non dà normalmente luogo all'imposizione di spese o sanzioni quando manca sia la soccombenza effettiva sia profili di colpa nell'impugnazione
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