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Ordinanza

Ordinanza n. 3286/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione all’Università degli Studi di Catania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva frequentato il c.d. semestre filtro dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2025-2026 ed era stato inserito in graduatoria in applicazione della disciplina sopravvenuta di cui al D.M. n. 1115/2025, pur avendo conseguito una sola sufficienza nelle tre materie d’esame. Contestava l’assegnazione all’Università degli Studi di Catania anziché all’Università degli Studi di Palermo, indicata come prima scelta, deducendo i rilevanti disagi logistici, economici e personali derivanti dalla distanza dalla città di residenza e dal luogo di svolgimento dell’attività professionale, nonché la lesione delle esigenze di continuità didattica connesse alla sede frequentata durante il semestre filtro. L’appello cautelare era rivolto alla riforma dell’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR fosse ampiamente motivata e resistesse alle censure formulate. Ha ricordato che la tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum, ha escluso un pregiudizio esiziale nelle more della decisione di merito, poiché l’appellante risultava comunque utilmente immatricolato, sebbene presso un ateneo diverso dalla prima scelta. Ha inoltre rilevato che l’accoglimento della misura richiesta avrebbe potuto pregiudicare le prerogative organizzative dell’università e, almeno in via di principio, la tenuta complessiva del sistema nazionale di programmazione didattica. Sono state fatte salve le valutazioni di merito del TAR. È stata confermata anche la statuizione sulle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell’appello sono state compensate in ragione della novità della procedura.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • D.M. n. 1115/2025

    Disciplina sopravvenuta in forza della quale l’appellante è stato inserito in graduatoria nonostante avesse riportato una sola sufficienza in una delle tre materie d’esame.

Massime di principio

  • L’accoglimento della domanda cautelare richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno dei due presupposti è sufficiente a impedire la concessione della misura.
  • Non sussiste un pregiudizio cautelare esiziale quando lo studente sia comunque utilmente immatricolato, anche se presso un ateneo diverso da quello indicato come prima scelta, salvo ulteriori circostanze idonee a dimostrare un danno grave e irreparabile.
  • Nel bilanciamento cautelare, il giudice può attribuire rilievo alle esigenze organizzative dell’università e alla possibile incidenza della misura sulla programmazione nazionale dei corsi a numero programmato.
  • La novità della procedura può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare d’appello, anche quando l’appello sia respinto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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