Cassazione Penale, Ordinanza n. 04662/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 31/05/2024. Nel primo ricorso, proposto nell'interesse di uno degli imputati, si censurava la motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, lamentando l'erronea affermazione del nesso causale e del nesso psicologico tra condotta ed evento, con richiamo all'art. 116 c.p. Nel secondo ricorso, proposto nell'interesse del coimputato, si contestava la sussistenza del dolo in relazione al reato di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e perché la Corte territoriale aveva già esplicitato le ragioni del proprio convincimento; il secondo motivo è invece generico per indeterminatezza, poiché non individua gli specifici elementi di fatto o di diritto posti a base della censura e non consente al giudice di legittimità un effettivo sindacato sulla motivazione, risultando quindi non conforme all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la responsabilità in ordine al nesso causale e psicologico tra condotta ed evento; la Corte reputa la censura manifestamente infondata in quanto contraria alla giurisprudenza consolidata.
Norma incriminatrice del reato per cui il secondo ricorrente contestava la sussistenza del dolo; la Corte ritiene la censura generica e priva di specificità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la norma sulla specificità dei motivi di impugnazione: la censura che non indica gli elementi posti a base del motivo è inammissibile per genericità e indeterminatezza.
Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato perché si pone in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato e non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura in cassazione deve essere specifica: non è sufficiente prospettare in termini generici l'insussistenza del dolo, occorrendo indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto che rendono erronea la motivazione della sentenza impugnata.
- La violazione dell'obbligo di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso, poiché impedisce al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la conseguente sanzione processuale della condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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