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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12981/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione, deducendo: 1) vizio di motivazione sulla conferma dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate e chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio; 2) e 3) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, censurando la misura del trattamento sanzionatorio; 4) vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto in truffa ex art. 640 c.p., sostenendo che la condotta integrasse una truffa c.d. vessatoria e non estorsione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte non consentiti perché diretti a una rivalutazione del merito e in parte manifestamente infondati, richiamando la motivazione della Corte territoriale e il criterio distintivo tra truffa ed estorsione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito perché reiterativo di censure già disattese e diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove; i motivi sulla pena sono stati considerati manifestamente infondati, poiché la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica; il motivo sulla riqualificazione in truffa è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la fattispecie concreta è stata correttamente sussunta nell'estorsione e non nella truffa. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    richiamato per escludere la riqualificazione del fatto in truffa, in particolare della truffa c.d. vessatoria, ritenendo integrata invece l'estorsione

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione della pena da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito quando il motivo, sotto l'apparente veste del vizio motivazionale, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è deducibile solo se la motivazione sia del tutto arbitraria o manifestamente illogica.
  • La distinzione tra truffa e estorsione va individuata verificando se la persona offesa sia stata coartata nella volontà: nella truffa il danno prospettato è possibile, eventuale e non direttamente attribuibile all'agente; nell'estorsione la minaccia consiste nella prospettazione di un pericolo reale imputabile, direttamente o indirettamente, all'agente, tale da coartare la vittima.
  • La riqualificazione del fatto da estorsione a truffa non può essere ottenuta in cassazione se il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa vessatoria
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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