Cassazione Penale, Sentenza n. 10069/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato furto in supermercato, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, oltraggio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Ha sollevato due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 341-bis, artt. 15 e 84 c.p.) chiedendo che il reato di oltraggio fosse assorbito nel reato di resistenza a pubblico ufficiale; 2) violazione di legge e difetto di motivazione (artt. 133 e 69 c.p.), sostenendo che l'esclusione in appello di una aggravante (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) avrebbe dovuto comportare un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze e, quindi, una revisione della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'oltraggio si assorba nella resistenza: oltraggio e resistenza possono concorrere quando la condotta ingiuriosa non costituisce elemento costitutivo del reato di resistenza; nel caso concreto l'imputato ha posto in essere sia violenza e minaccia (resistenza) sia ingiurie, con colluttazione che ha causato lesioni all'agente. Sul secondo motivo ha affermato che il giudice di appello può escludere un'aggravante e tuttavia confermare la pena di primo grado se riconferma, con adeguata motivazione, il giudizio di equivalenza tra circostanze ai sensi degli artt. 69 e 133 c.p.; la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la conferma della equivalenza operata in primo grado, considerando il modesto valore dei beni, l'offerta risarcitoria, lo stato avanzato del tentativo di furto, gli indici di pericolosità emersi dalla condotta violenta e dall'uso di uno strumento da punta e taglio. Conclusione: ricorso rigettato; condanna alle spese processuali confermata.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che il reato di oltraggio non è automaticamente assorbito nella resistenza a pubblico ufficiale; può concorrere con essa quando l'ingiuria non costituisce elemento costitutivo del reato di resistenza
Riferita in motivazione la considerazione che la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato di resistenza (come emergente dalla giurisprudenza richiamata)
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante contestata in primo grado e poi esclusa in appello; la Corte ha ritenuto che l'esclusione non abbia inciso sulla dosimetria della pena quando il giudice valuta correttamente l'equivalenza delle circostanze
Norma richiamata quale criterio per la valutazione delle circostanze e per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena
Norma richiamata come principio guida per la determinazione della pena e per la necessità di motivazione logica nel bilanciamento delle circostanze
artt. 15 e 84 cod. pen. (richiamati dal ricorrente)
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi di assorbimento/concorrente applicazione delle norme; la Corte non ha ritenuto fondata tale argomentazione nel concreto
Massime di principio
- Il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.) non si assorbe automaticamente nel reato di resistenza a pubblico ufficiale: possono concorrere quando l'ingiuria costituisce autonoma condotta offensiva rispetto alla violenza o alla minaccia.
- Solo nei casi in cui la condotta ingiuriosa sia una mera duplicazione della medesima azione costituente la resistenza (es. pronuncia di un'unica frase senza autonoma rilevanza), può configurarsi un problema di bis in idem con assorbimento.
- L'esclusione in appello di una circostanza aggravante non impone automaticamente la modifica della pena se il giudice di grado successivo, con motivazione adeguata, conferma il giudizio di equivalenza tra le circostanze (artt. 69 e 133 c.p.).
- Per contestare con successo la conferma della pena dopo l'esclusione di un'aggravante è necessario dimostrare che il giudice non abbia valutato correttamente i criteri di bilanciamento o che la motivazione sia illogica o insufficiente.
- La motivazione del giudice di appello deve esplicitare il criterio applicato nel ricalcolo o nella conferma della pena; se aderisce ai criteri legali e spiega le ragioni della equivalenza la decisione è difficilmente ribaltabile in Cassazione.
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