Cassazione Civile, Ordinanza n. 21829/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale, aveva intrapreso esecuzione forzata nei confronti di una Prefettura mediante pignoramento presso terzi di un credito della stessa verso la tesoreria statale. Dopo che il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la sospensione e disposto l’assegnazione di una somma modesta, la Prefettura aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale per valore, ritenendo che la controversia dovesse essere attribuita al giudice di pace perché il valore coincideva con l’importo assegnato. La Prefettura ha quindi chiesto regolamento di competenza sostenendo che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi relativa a vizi formali dell’atto esecutivo, la competenza spetta al tribunale per materia e al giudice del luogo di notificazione della cartella/atto, indipendentemente dal modesto valore economico dell’importo in contestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il regolamento manifestamente fondato, ha cassato il provvedimento del Tribunale di Salerno e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno. Ha inoltre condannato il resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Prefettura ricorrente. La decisione ribadisce che, quando l’opposizione riguarda vizi formali dell’atto esecutivo, la competenza è del tribunale per materia e territorio, e il minimo valore della somma coinvolta non sposta la competenza al giudice di pace.
Norme richiamate
richiamato per descrivere la prima opposizione all’esecuzione proposta dalla Prefettura, ma non è la norma decisiva per la questione di competenza esaminata
l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione è qualificata come opposizione agli atti esecutivi; da ciò deriva la competenza del tribunale
unitamente all’art. 617, comma 1, c.p.c., individua il giudice territorialmente competente nel luogo di notificazione dell’atto
base della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
utilizzato per la liquidazione del compenso nel regolamento di competenza, in quanto giudizio che riguarda una questione processuale specifica e non l’intera controversia
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per le spese forfettarie nella liquidazione finale
Massime di principio
- L’opposizione che deduce vizi formali dell’atto esecutivo va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente competenza del tribunale per materia, anche se il valore economico dell’importo oggetto dell’atto è modesto.
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi la competenza territoriale si determina in base al luogo di notificazione dell’atto, secondo il combinato disposto degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c..
- Nel regolamento di competenza la Corte può cassare il provvedimento impugnato e dichiarare direttamente il giudice competente quando la questione sia di immediata e manifesta soluzione.
- Ai fini della liquidazione delle spese nel giudizio di regolamento di competenza, rileva il criterio specifico previsto per le controversie che riguardano una sola questione processuale e non l’intero merito della lite.
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