Cassazione Penale, Sentenza n. 14811/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, statuendo che il reato è estinto per prescrizione e quindi non è possibile mantenere la sentenza di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è fondato sulla estinzione del reato per prescrizione. Il Collegio ha ritenuto che il termine ordinario di prescrizione, determinato tenendo conto della pena prevista dall'art. 385 c.p. aumentata di due terzi per la recidiva reiterata nel quinquennio, sia di sei anni. Nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado del 13/05/2014 è trascorso un periodo superiore a sei anni prima della fissazione del giudizio di appello, senza interruzioni idonee a sospendere o interrompere la prescrizione, per cui il reato si è estinto già anteriormente al primo giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 385 c.p. (riconoscimento della pena di riferimento e sua determinazione)
La Corte ha applicato l'art. 385 c.p. quale parametro per determinare la pena base e ha aumentato tale pena di due terzi per la recidiva reiterata nel quinquennio; tale determinazione della pena è stata usata per calcolare il termine ordinario di prescrizione, risultato pari a sei anni
Massime di principio
- La prescrizione si calcola in relazione alla pena edittale determinata concretamente: aumenti della pena (es. per recidiva) allungano il termine di prescrizione.
- Quando tra un atto interruttivo e il successivo decorre un periodo superiore al termine di prescrizione calcolato, il reato si estingue; va verificata la data dell'ultimo atto interruttivo e la data di fissazione del giudizio.
- Se la prescrizione è intervenuta prima o durante il primo grado di appello (o prima della fissazione del giudizio di appello), la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- La difesa deve sollevare tempestivamente il vizio di prescrizione e fornire i riferimenti cronologici per dimostrarne il decorso; il giudice deve valutare d'ufficio le condizioni di estinzione del reato ove emergano dagli atti.
- In presenza di recidiva o altri cause che aumentano la pena, è cruciale ricalcolare il termine di prescrizione con i relativi aumenti per verificare la sussistenza o meno della estinzione del reato.
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