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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19206/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e non sorretto da specifiche ragioni di diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, già riqualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello non avrebbe adeguatamente valutato la possibilità di proscioglimento immediato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La sentenza di merito aveva riqualificato il fatto in questa ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come base per il rilievo di cause di non punibilità/proscioglimento immediato; la Corte rileva che la censura è formulata in modo generico e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione: il ricorso è inammissibile se non indica in modo puntuale la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del gravame.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare, in modo apodittico, l'omessa motivazione su una causa di non punibilità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone di indicare puntualmente la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte in ricorso; la mera riproposizione di una richiesta di proscioglimento non è sufficiente.
  • La deduzione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da argomentazioni concrete e pertinenti, altrimenti il motivo è aspecifico e non scrutinabile nel merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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