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Sentenza

Sentenza n. 1248/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza - della sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Rimini; - del decreto ingiuntivo n. 388/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 140/2024 e del decreto ingiuntivo n. 388/2024 del Tribunale di Rimini

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 140/2024 e del decreto ingiuntivo n. 388/2024 del Tribunale di Rimini, entrambi passati in giudicato o muniti di esecutorietà secondo quanto indicato in atti. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere accreditato il voucher relativo alle annualità riconosciute alla ricorrente e di avere liquidato le spese legali dovute in esecuzione della sentenza e del decreto ingiuntivo. La ricorrente ha riconosciuto l'intervenuto adempimento, chiedendo conseguentemente la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'integrale adempimento comunicato dal Ministero e riconosciuto dalla ricorrente. Il giudizio non ha quindi richiesto ulteriori statuizioni sull'esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con restituzione del contributo unificato se versato. Il Collegio ha inoltre considerato, ai fini della liquidazione, che il giudizio riguardava uno solo dei diciotto professori interessati dalla pronuncia del giudice ordinario, circostanza ritenuta idonea a determinare una moltiplicazione dei giudizi.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'integrale soddisfacimento della pretesa; la norma è stata applicata perché il Ministero ha eseguito gli obblighi riconosciuti nei titoli giudiziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, intervenuto nel corso del processo e riconosciuto dalla parte ricorrente, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie alla pretesa azionata soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a suo carico.
  • Nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza può assumere rilievo la scelta di promuovere giudizi separati per singoli beneficiari di un titolo giudiziale riferito a una pluralità di soggetti, ai fini della valutazione dell'attività difensiva e dell'importo liquidabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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