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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento protocollo n. 8272 del 14/06/2024, avente ad oggetto Nota relativa Ampliamento Edilizio: Ditta Lombardo Giuseppa, Foglio 63, Particella 309 (cfr. doc. 6), consegnato a mani dell’interessata in pari data, con il quale, in riscontro alla istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, formulata dalla sig.ra Zampaglione Fiorinda, nella qualità di controinteressata, di cui al protocollo n. 1379 del 30/01/2024, si chiedevano informazioni relative alla ditta Lombardo Giuseppa, foglio 63, particella 309, sub 4, relativa all’ampliamento edilizio in esame, è stata ritenuta la conformità dell’intervento edilizio; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale relativo alla conformità di un ampliamento edilizio e istanza di opposizione alla dichiarazione di perenzione del ricorso

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale del 14 giugno 2024, adottato in riscontro a un’istanza di accesso agli atti, con il quale era stata ritenuta la conformità di un ampliamento edilizio riferito a un determinato immobile. Il ricorso era stato dichiarato perento con decreto decisorio dell’11 dicembre 2025, poiché, entro un anno dal deposito del ricorso, non era stata presentata l’istanza di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a. Con atto depositato il 6 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, deducendo gravi problemi ai dispositivi elettronici, con perdita dei fascicoli, delle comunicazioni e dei dati, e le conseguenti difficoltà nella ricognizione delle controversie. Le parti controinteressate hanno contestato l’istanza. Il giudice ha qualificato l’istanza come opposizione alla perenzione ai sensi dell’art. 85 c.p.a.; la ricorrente, tuttavia, non aveva notificato l’atto a tutte le altre parti del giudizio, inclusa l’amministrazione intimata non costituita. Inoltre, le ragioni dedotte sono state ritenute generiche e prive anche di un principio di prova.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla perenzione. Ha ritenuto che l’istanza, una volta qualificata come opposizione al decreto di perenzione, dovesse essere notificata a tutte le parti del giudizio, costituite o non costituite, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell’art. 85 c.p.a. La mancata notificazione è stata qualificata come radicale inesistenza dell’adempimento, non sanabile perché riferita a un atto da compiere entro uno specifico termine decadenziale. L’inammissibilità è stata comunque corroborata dalla genericità delle giustificazioni relative ai problemi informatici e dall’assenza di un principio di prova. Le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    istanza di fissazione di udienza

    La mancata presentazione dell’istanza entro il termine annuale rileva ai fini della perenzione del ricorso.

  • art. 81 c.p.a.

    ha dichiarato il ricorso perento

    La disposizione costituisce la base della dichiarazione di perenzione del ricorso per mancata prosecuzione nel termine previsto.

  • art. 35, comma 2, lettera b), c.p.a.

    annovera appunto la perenzione

    La perenzione rientra tra le ipotesi di improcedibilità o estinzione suscettibili di essere dichiarate con decreto.

  • art. 85 c.p.a.

    Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti

    L’opposizione al decreto di perenzione deve essere notificata a tutte le parti del giudizio, anche se non costituite, entro il termine decadenziale di sessanta giorni; l’omessa notificazione determina l’inammissibilità dell’opposizione.

Massime di principio

  • L’istanza diretta a rimuovere gli effetti di un decreto di perenzione deve essere qualificata come opposizione al collegio ai sensi dell’art. 85 c.p.a., anche se formulata come richiesta di rimessione in termini per errore scusabile.
  • L’opposizione al decreto di perenzione deve essere notificata a tutte le parti del giudizio, comprese quelle non costituite; l’omessa notificazione costituisce inesistenza dell’adempimento e rende l’opposizione inammissibile, senza possibilità di sanatoria quando sia decorso il termine decadenziale.
  • Le ragioni poste a fondamento dell’opposizione alla perenzione devono essere specifiche e assistite almeno da un principio di prova; deduzioni generiche relative a difficoltà organizzative o informatiche non sono sufficienti a giustificare la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini e notificazione del ricorsoTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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