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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09633/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile perché nuovo rispetto all'appello e comunque manifestamente infondato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un unico motivo con cui lamentava violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione. In sostanza sosteneva che non fosse escluso che egli potesse essere l'autore del delitto presupposto di furto, e quindi contestava la qualificazione del fatto come ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato, però, che tale censura non risultava essere stata previamente proposta in appello e che nel ricorso non era stato specificamente contestato l'eventuale incompletezza o non correttezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che, comunque, il motivo era manifestamente infondato perché la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione era stata adeguatamente motivata nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il motivo di ricorso per cassazione non può essere prospettato se non è stato previamente dedotto come motivo di appello; il ricorrente deve anche specificamente contestare l'eventuale inesattezza del riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che introducano questioni non previamente dedotte con l'atto di appello, quando la legge preveda tale preclusione a pena di inammissibilità.
  • Se il ricorrente intende contestare la ricostruzione dei motivi di gravame operata nella sentenza impugnata, deve farlo in modo specifico, allegandone l'inesattezza o l'incompletezza.
  • La qualificazione del fatto come ricettazione può essere confermata quando la sentenza di merito offra una motivazione corretta in diritto e logicamente coerente sulla responsabilità dell'imputato.
  • Un motivo di ricorso è comunque inammissibile se, oltre a essere nuovo, risulta manifestamente infondato alla luce della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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