Sentenza n. 1586/2026 - Salerno, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 570/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT. MAINENTI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 3747/2023, PUBBLICATA IN DATA 17/04/2024, NOTIFICATA IN DATA 23/11/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse: il ricorrente aveva già conseguito il bene della vita prima dell’instaurazione del giudizio, poiché il Ministero aveva eseguito il giudicato con l’accredito del 18 dicembre 2025. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione lavoro, n. 570/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 e di € 350,00 per spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alle somme relative alla Carta del docente e alle spese di lite. Ha chiesto l’integrale accoglimento del ricorso e il riconoscimento delle spese legali. Il Ministero ha documentato che il 18 dicembre 2025, prima della notificazione del ricorso del 23 maggio 2026, aveva accreditato al docente le somme dovute a titolo di Carta del docente.
Norme richiamate
Considerato che, alla camera di consiglio del 23 settembre 2026, il Collegio - previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa l’inammissibilità del ricorso per essere stata la sentenza già eseguita prima della proposizione dello stesso, e sentita l’Avvocatura sul punto, la quale ha insistito sulle spese - ha disposto il passaggio in decisione della causa;
Il Collegio ha dato alle parti l’avviso della possibile declaratoria d’inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando l’amministrazione abbia già integralmente eseguito il giudicato e attribuito al ricorrente il bene della vita prima dell’instaurazione del giudizio.
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