Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16027/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per farsi rimborsare da una società, terzo pignorato in una espropriazione presso terzi, la somma di euro 217 pagata per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione della società e il tribunale, in appello, aveva confermato il decreto ingiuntivo ritenendo legittima la domanda autonoma di rimborso perché l'ordinanza di assegnazione non conteneva un espresso addebito di tali spese in capo al debitore esecutato, e ritenendo la società legittimata/passivamente tenuta quale nuovo debitore derivante dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 474 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di assegnazione era già titolo esecutivo anche per le spese necessarie alla sua attuazione, sicché il creditore avrebbe dovuto agire in via esecutiva e non con un nuovo decreto ingiuntivo; (2) violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 131/1986 e 95 c.p.c., sostenendo che il terzo pignorato non è parte del processo esecutivo e non è coobbligato per l'imposta di registrazione; (3) violazione dell'art. 95 c.p.c., deducendo che le spese di registrazione gravano sul debitore esecutato e non sul terzo pignorato, oltre al richiamo della giurisprudenza sulla c.d. tara sul ricavato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse e di decisività, perché la sentenza impugnata aveva accertato in fatto che l'ordinanza di assegnazione non conteneva l'espresso addebito delle spese di registrazione all'esecutato, statuizione non impugnata. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, in assenza di espresso addebito, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione fa capo al debitore originario e non al terzo pignorato; se il recupero nei confronti del debitore dell'esecuzione non è possibile integralmente per incapienza del credito assegnato, la differenza resta comunque a carico del debitore originario. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dal creditore procedente contro la società ricorrente, revocando in sostanza il decreto ingiuntivo. Ha inoltre regolato le spese dell'intero giudizio ponendole a carico del creditore procedente.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo anche per le spese necessarie alla sua attuazione; la Corte però non accoglie la censura sul punto perché il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in presenza dell'accertamento non censurato circa l'assenza di espresso addebito delle spese nell'ordinanza.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione resa nel processo esecutivo presso terzi è il provvedimento da cui discende la questione sul riparto delle spese di registrazione e sugli effetti della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    È invocato per escludere che il terzo pignorato assuma la qualità di parte tenuta all'imposta di registrazione; la Corte accoglie questa impostazione nel risultato finale, escludendo la coobbligazione del terzo pignorato.

  • art. 95 c.p.c.

    Stabilisce che le spese dell'esecuzione gravano sul debitore esecutato; la Corte ribadisce che, in mancanza di espresso addebito nell'ordinanza di assegnazione, il costo di registrazione fa capo al debitore originario e non al terzo pignorato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge esaminati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, ove sia stato espresso l'addebito all'esecutato, rientra tra le spese dell'esecuzione e può essere recuperato nei limiti della capienza del credito assegnato mediante l'ordinario meccanismo esecutivo, senza necessità di un autonomo titolo giudiziale.
  • In mancanza di espresso addebito nell'ordinanza di assegnazione, il costo della registrazione resta a carico del debitore originario, tenuto a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata; il terzo pignorato non diventa coobbligato per tale voce solo per effetto dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c.
  • La domanda monitoria volta a ottenere un nuovo titolo esecutivo per il rimborso delle spese di registrazione è priva di interesse quando quelle spese risultino già comprese, o comunque debbano essere recuperate, nel titolo esecutivo originario; viceversa, se l'ordinanza non le addebita espressamente all'esecutato, il creditore non può pretenderle dal terzo pignorato.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura è inammissibile per difetto di decisività quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto autonomo e non specificamente attaccato, idoneo da solo a sorreggere la statuizione contestata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.