Cassazione Penale, Ordinanza n. 21663/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello di conferma della condanna per furto aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Dal testo emerge che il primo motivo di ricorso riguardava le attenuanti generiche ed è stato ritenuto manifestamente infondato perché tali attenuanti risultavano già concesse dal giudice di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inedito, poiché non risultava dedotto nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un punto già risolto favorevolmente per l'imputato nei precedenti gradi di giudizio, quando la doglianza non sia aderente alla reale decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca questioni nuove rispetto a quelle devolute in appello, se non risulta che la censura sia stata previamente proposta nel giudizio di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →