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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40998/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in qualità di presunto "amministratore di fatto" dell'impresa individuale fallita "Colorgex di Pizza galli Davide"). Ha proposto due motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 5 dicembre 2022, essendo la notifica avvenuta il 21 novembre 2022 e quindi non rispettato il termine minimo di comparizione di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p.; 2) nullità della sentenza per mancata presentazione delle conclusioni del Pubblico Ministero (la cancelleria aveva trasmesso un "file unico" contenente conclusioni di più processi, ma senza atto riconducibile a quello in esame).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine minimo di comparizione per l'appello è di 20 giorni anche nel giudizio abbreviato e non può essere sostituito dal termine di 10 giorni dell'art. 127 c.p.p.; la notifica del 21 novembre per l'udienza del 5 dicembre (13 giorni "liberi") ha violato l'art. 601 c.p.p. e costituisce nullità a regime intermedio. L'eccezione era stata sollevata tempestivamente prima della deliberazione; la citazione è quindi nulla ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., con invalidità degli atti successivi e regressione del procedimento al grado di appello ai sensi dell'art. 185 commi 1 e 3 c.p.p. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza di merito è annullata con rinvio. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato la necessità di valutare, in sede di rinvio, la questione dell'inquadramento della responsabilità come "amministratore di fatto" nel contesto del fallimento di un'impresa individuale.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine minimo di 20 giorni per la vocatio in iudicium nell'appello; la Corte ha ritenuto che tale termine si applica anche al giudizio abbreviato in appello e per le forme camerali previste dall'art. 599 c.p.p.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Prevede lo schema generale del procedimento in camera di consiglio e il termine dilatorio di 10 giorni; la Corte ha affermato che tale termine non è applicabile in luogo dell'art. 601 c.p.p. per l'appello.

  • art. 443 comma 4 cod. proc. pen.

    Collega il rito abbreviato alle forme previste dall'art. 599 c.p.p.; la Corte ha spiegato che ciò non esclude l'applicazione del termine di 20 giorni dell'art. 601 c.p.p. per l'appello.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Regola le forme del giudizio abbreviato in appello (camera di consiglio); la Corte ha ritenuto che la forma camerale non deroga al termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p.

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la notifica presso lo studio del difensore; la Corte ha preso atto che la notifica è avvenuta in tale modalità ma ha valutato che il termine minimo non era comunque rispettato.

  • art. 23-bis legge n. 176 del 2020

    Normativa emergenziale che consente il rito camerale cartolare; la Corte ha precisato che essa non deroga al termine di 20 giorni dell'art. 601 c.p.p. e che il termine di 10 giorni dell'art. 127 c.p.p. sarebbe incompatibile con i termini per le richieste di discussione orale previsti dall'art. 23-bis.

  • art. 172 comma 5 cod. proc. pen.

    Regola il computo dei termini "a ritroso" (giorni liberi); la Corte lo ha richiamato per calcolare i 13 giorni effettivi intercorsi tra notifica e udienza.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevvede la nullità della citazione o dell'avviso di comparizione quando il termine per comparire non è rispettato; la Corte ha dichiarato la nullità della citazione ex art. 178 lett. c).

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di eccepire determinate nullità prima della deliberazione della sentenza; la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione sollevata dal difensore nelle conclusioni prima della deliberazione.

  • art. 185 commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Dispongono le conseguenze della nullità sulla regressione del procedimento al grado in cui è avvenuta la violazione; la Corte ha disposto la regressione del procedimento al grado di appello.

  • art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Titolo di responsabilità richiamato in materia fallimentare; la Corte ha osservato che la qualificazione di "amministratore di fatto" trova fondamento nell'estensione di tale titolo e ha segnalato la necessità di valutare attentamente l'applicabilità della figura a soggetti diversi dall'imprenditore individuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il termine minimo di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. (20 giorni) si applica anche se il giudizio deriva da rito abbreviato: non può essere sostituito dal termine di 10 giorni dell'art. 127 c.p.p.
  • La notifica della citazione a comparire per l'appello deve rispettare il termine dilatorio di 20 giorni; la sua violazione costituisce nullità a regime intermedio che rende invalidi gli atti successivi e comporta la regressione del procedimento al grado in cui è avvenuta la violazione.
  • Le nullità di tale tipo devono essere eccepite prima della deliberazione della sentenza (art. 180 c.p.p.); se sollevate tempestivamente, il giudice d'appello deve valutarle e, ove fondate, interdire la prosecuzione della decisione impugnata.
  • Le disposizioni emergenziali (es. art. 23-bis legge n.176/2020) che prevedono forme semplificate o cartolari non derogano ai termini sostanziali di comparizione previsti dalle norme speciali dell'appello.
  • In caso di fallimento di un'impresa individuale, l'attribuzione della responsabilità penale a terzi come "amministratore di fatto" richiede un'attenta verifica giuridica: la responsabilità non si presume meccanicamente e può richiedere l'estensione del fallimento al terzo o un solido fondamento nei fatti e nella normativa richiamata (art. 223 r.d. 16/3/1942 n.267).
  • Il difensore deve curare tempestivamente e formalmente eccezioni processuali che incidono sulla validità delle notifiche e dei termini; la mancata sollecita deduzione può compromettere la tutela del diritto di difesa.
  • Le corti di merito devono garantire che la cancelleria trasmetta con precisione gli atti delle parti (es. conclusioni del Pubblico Ministero) e, in caso di errori o omissioni formali, valutare se ciò abbia inciso sul diritto di difesa o sulla regolarità del procedimento.

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