Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24468/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa. Resta ferma la conferma della condanna pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato e ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e ricettazione. Con un unico motivo deduceva un vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura era del tutto generica, priva di concreta specificità e pertinenza, non indicava chiaramente quali capi o punti della decisione fossero impugnati né quali elementi di fatto o di ragionamento sorreggessero la doglianza; ciò impediva al giudice di legittimità di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico e riferito a capi o punti determinati della decisione, con indicazione chiara degli elementi posti a fondamento della censura; altrimenti il ricorso è inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a una doglianza assertiva o meramente apodittica: il motivo deve essere specifico, pertinente e consentire l'individuazione dei punti della decisione censurati.
  • La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando non indica con precisione quali passaggi della sentenza sarebbero illogici o carenti e non espone gli elementi fattuali o argomentativi posti a sostegno della censura.
  • L'assenza di concreta specificità del motivo preclude al giudice di legittimità il controllo richiesto e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.