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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06039/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio la mancanza di legittimazione del difensore a proporre impugnazione in Cassazione. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità. È stata inoltre pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole o comunque diverso il trattamento sanzionatorio per un reato di furto. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte ha rilevato che era stato presentato da soggetto privo di legittimazione: il difensore non risultava abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità del ricorso quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile; nella specie è stata applicata per la mancanza di legittimazione del difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, poiché manca la necessaria legittimazione processuale.
  • Quando la causa di inammissibilità è ictu oculi rilevabile, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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