Cassazione Penale, Ordinanza n. 00406/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sulla confisca delle somme era manifestamente infondato alla luce della motivazione già resa in merito alla sproporzione del denaro rispetto alle disponibilità lecite e all'assenza di giustificazioni documentali sulla provenienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito limitatamente al capo relativo alla confisca delle somme di denaro rinvenute in connessione con un procedimento per fatti di stupefacenti. Sosteneva, in sostanza, che la confisca non fosse giustificata. La Corte rileva però che la motivazione del provvedimento impugnato aveva già dato conto della marcata sproporzione tra il denaro rinvenuto e le disponibilità lecite giustificate: oltre 29 mila euro trovati contestualmente al rinvenimento di 40 kg di sostanza stupefacente, senza alcuna spiegazione o documentazione sulla lecita provenienza della somma, neppure con riguardo ai circa 2 mila euro rinvenuti presso l'abitazione e corrispondenti all'importo indicato in imputazione. Da ciò la Corte desume la manifesta infondatezza del motivo.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per individuare il reato di contesto in materia di stupefacenti rispetto al quale è stata disposta la confisca delle somme.
Norma richiamata insieme all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per qualificare il fatto presupposto nel procedimento in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che censuri la confisca quando la motivazione di merito abbia già congruamente spiegato la sproporzione tra le somme rinvenute e le lecite disponibilità dell'interessato, in assenza di giustificazioni o documentazione sulla loro provenienza.
- In materia di confisca di somme collegate a reati in materia di stupefacenti, la mancata dimostrazione della lecita provenienza del denaro, unita alla significativa sproporzione rispetto alle disponibilità dichiarate o emergenti, costituisce base motivazionale sufficiente a sorreggere il provvedimento ablativo.
- La mera contestazione della confisca, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione sulla sproporzione e sull'assenza di prova della lecita provenienza, integra un motivo manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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