Cassazione Penale, Ordinanza n. 39215/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5 marzo 2024, che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso investiva esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico, privo di specificità e sostanzialmente riproduttivo di censure già correttamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; il testo non specifica la modalità della condotta.
Richiamato solo indirettamente dalla doglianza sulla mancata esclusione della recidiva; il ricorso è stato ritenuto generico sul punto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, prive di specificità e meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in modo congruo dai giudici di merito.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva devono indicare specificamente gli elementi di fatto e di diritto che rendono erronea la decisione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso lascia ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito.
Come è indicizzato
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