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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09087/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare di un tribunale ha applicato all'imputato la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione per un delitto tentato di omicidio commesso in data 23 dicembre 2023. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione per asserita mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha rilevato che il ricorso non si collocava nei limiti di impugnabilità previsti per la sentenza di patteggiamento e che, in ogni caso, la censura era formulata in modo del tutto generico, senza indicare specifici passaggi della motivazione contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di applicazione della pena fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e perché il motivo era generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Contro le sentenze di patteggiamento sono proponibili solo i motivi tassativamente indicati dalla norma; il vizio di motivazione non rientra tra essi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103/2017, art. 1, comma 50

    introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017

    Ha inserito la disciplina speciale che limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

    Per l'applicazione della somma alla Cassa delle ammende occorre verificare l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze sulla motivazione, anche se prospettate come illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili se non riconducibili a quei casi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la mera deduzione astratta di vizi motivazionali, senza indicare i passaggi della decisione censurati e le ragioni della doglianza, determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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