Cassazione Penale, Sentenza n. 30342/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per presunta occasionalità e particolare tenuità della condotta (detenzione di gr. 6,234 di hashish in 7 involucri, pari a circa 26,9 dosi), e per mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante un unico precedente penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto aspecifiche le doglianze: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, valutando in concreto la mancanza del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta alla luce del precedente penale dell'imputato (applicazione concordata di pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa). Tale precedente è stato considerato ostativo anche alla concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'estinzione del reato precedente per esito positivo dell'affidamento in prova. Le valutazioni di merito sono state ritenute logicamente e congruamente motivate e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulla causa di non punibilità è stata valutata concretamente dai giudici del merito: la ridotta quantità di stupefacente non è bastata a caratterizzare la condotta come "occasionale" o di "particolare tenuità" alla luce del precedente penale rilevante dell'imputato
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (istruttoria/camera di consiglio senza udienza delle parti), come risultante nel procedimento
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj, Rv. 266590) - giurisprudenza
Principio richiamato: la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis va valutata in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge; tale principio è stato applicato dal giudice del merito per escludere la particolare tenuità/occasionalità in presenza di un precedente significativo
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità e occasionalità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e complessiva: non basta il ridotto quantitativo di droga se altri indici (es. modalità, ripetizione, antecedenti) smentiscono l'occasionalità.
- Un precedente penale di una certa gravità (anche se estinto per esito positivo dell'affidamento in prova) può essere ostativo sia al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità sia alla concessione della sospensione condizionale della pena.
- Le valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate dalla Corte d'appello sono difficilmente sindacabili in sede di Cassazione: il ricorso che si limiti ad asserzioni generiche sulla valutazione di merito è in genere inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento di art. 131-bis o della sospensione condizionale è utile documentare concretamente l'occasionalità (assenza di collegamenti con attività di spaccio, insequeità delle modalità, assenza di precedenti significativi) e fornire elementi probatori che possano modificare la prognosi di non recidiva.
- In cassazione la contestazione deve focalizzarsi su vizi di diritto o sull'insufficienza o illogicità della motivazione: contestazioni meramente contrarie o generiche rispetto alle valutazioni del giudice del merito sono destinate a non essere accolte.
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