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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04909/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di accertamenti tributari riferiti agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011 emessi nei confronti di un contribuente, anche nella qualità di socio di una società in nome collettivo, e di un’altra società a lui riferibile. In primo grado era stato accolto il ricorso del contribuente limitatamente al tema delle sanzioni, con riconoscimento dell’applicazione del cumulo giuridico per continuazione ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 472/1997. La CTR del Piemonte aveva rigettato gli appelli, ritenendo applicabile la continuazione anche se le violazioni riguardavano tributi e obblighi diversi e soggetti diversi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 12 d.lgs. 472/1997: secondo la ricorrente, il cumulo giuridico non era applicabile perché gli accertamenti concernevano due società diverse; inoltre, per gli anni 2009-2011 relativi alla medesima società, le violazioni non erano della stessa indole, poiché nel 2009 riguardavano IRAP e IVA, mentre nel 2011 riguardavano gli obblighi del sostituto d’imposta, quindi disposizioni e obblighi differenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 presuppone violazioni della stessa indole, intese come violazioni delle medesime disposizioni o di disposizioni diverse che presentino profili di sostanziale identità per natura dei fatti, motivi o modalità dell’azione. Nel caso concreto tale requisito mancava sia perché gli accertamenti riguardavano soggetti diversi, sia perché, per la società interessata, le violazioni contestate nei diversi anni non erano omogenee. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    La disposizione sul cumulo giuridico è letta come norma autonoma e di stretta applicazione, che richiede, a seconda del comma invocato, l’unicità della condotta, la progressione delle violazioni o, per il comma 5, la commissione di violazioni della stessa indole in periodi d’imposta diversi.

  • art. 7 d.lgs. 472/1997

    È richiamato per definire le violazioni della stessa indole: quelle delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti, motivi o modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, deducendosi violazione di legge.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 99/2000

    È richiamato come norma che ha modificato l’art. 12 d.lgs. 472/1997, rafforzandone l’autonomia precettiva del comma 5.

Massime di principio

  • Ai fini del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 non basta che le violazioni siano commesse in anni diversi: è necessario che esse siano della stessa indole, secondo un criterio oggettivo di sostanziale identità.
  • Le violazioni sono della stessa indole solo quando riguardano le medesime disposizioni oppure disposizioni diverse ma accomunate da natura dei fatti, motivi o modalità dell’azione tali da renderle sostanzialmente identiche.
  • Il cumulo giuridico non è applicabile quando gli accertamenti riguardano soggetti diversi e, per il medesimo soggetto, violazioni riferite a obblighi e tributi differenti e non omogenei.
  • L’art. 12 d.lgs. 472/1997 opera come disciplina di favore rispetto al cumulo materiale, ma la sua applicazione richiede una verifica rigorosa dei presupposti normativi specifici del comma invocato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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