Cassazione Civile, Sentenza n. 14244/2020 del 08/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (istituto di credito)
La controversia
La controversia originaria riguardava un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., stipulato il 16 aprile 2010, con cui la ricorrente aveva destinato alcuni beni immobili in Tesero, dei quali era nuda proprietaria, a favore della figlia. L’istituto di credito aveva ottenuto dal Tribunale di Trento, con sentenza del 20 gennaio 2015, la dichiarazione di inopponibilità e nullità dell’atto; la Corte d’Appello di Trento aveva rigettato il gravame con sentenza del 1° marzo 2016. Il precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato improcedibile dalla sentenza n. 10593/2018, perché era stata depositata copia autentica della sentenza d’appello priva della relata di notifica e perché, in base alla prova di resistenza, la notifica del ricorso del 2 maggio 2016 era stata ritenuta tardiva rispetto al termine breve, erroneamente calcolato in scadenza il 29 aprile 2016. Con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la parte ha dedotto un errore di fatto revocatorio: il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d’appello del 1° marzo 2016 scadeva il 30 aprile 2016, sabato, e doveva quindi essere prorogato al lunedì 2 maggio 2016, giorno in cui il ricorso era stato notificato. La ricorrente ha dunque contestato il calcolo del termine e la conseguente declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione nella fase rescindente e ha revocato la sentenza n. 10593/2018, rilevando l’errore di fatto nel calcolo del termine. Ha precisato che il termine breve di sessanta giorni scadeva il 30 aprile 2016 e, cadendo di sabato, era prorogato al primo giorno seguente non festivo, il 2 maggio 2016; il precedente ricorso per cassazione era quindi procedibile. Nella fase rescissoria, tuttavia, ha dichiarato inammissibile quel ricorso perché il ricorso per revocazione non riproponeva gli argomenti dell’originario ricorso per cassazione e non ne indicava adeguatamente i contenuti, in violazione dei requisiti di specificità e di contenuto-forma richiamati dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 398, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per metà; per la restante metà la ricorrente è stata condannata a pagare alla controricorrente 8.000 euro, di cui 7.800 euro per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa per l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., non per contestare una valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. L’errore deve consistere in una falsa percezione di un fatto processuale oggettivamente documentato.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
L’errore revocatorio rilevante è quello percettivo relativo all’esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti, e non l’errore di giudizio derivante da un apprezzamento delle prove o degli atti.
Orbene, l’indicazione del 29 aprile 2016 quale temine c.d. breve di scadenza dell’impugnazione della sentenza della corte di merito ex art. 325 c.p.c., è invero erronea.
Il termine breve per impugnare, nel caso concreto pari a sessanta giorni dalla pubblicazione, scadeva il 30 aprile 2016 e non il 29 aprile 2016; poiché la scadenza cadeva di sabato, operava la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c.
Poichè tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, vale la regola in cui ove il dies ad quem del medesimo venga come nella specie a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga per la scadenza di sabato si applica ai termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza, compresi i termini perentori e il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Nel caso deciso, la scadenza di sabato 30 aprile 2016 era prorogata a lunedì 2 maggio 2016.
Deve per altro verso porsi in rilevo che, come questa Corte anche a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare, la domanda di revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione per errore di fatto deve a pena di inammissibilità contenere l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2 e l’esposizione dei fatti di causa rilevanti richiesta all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso per revocazione deve indicare il motivo revocatorio e contenere l’esposizione dei fatti di causa rilevanti; la mancanza dei requisiti prescritti comporta l’inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Deve per altro verso porsi in rilevo che, come questa Corte anche a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare, la domanda di revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione per errore di fatto deve a pena di inammissibilità contenere l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2 e l’esposizione dei fatti di causa rilevanti richiesta all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Nel ricorso per revocazione occorre esporre i fatti di causa rilevanti con modalità conformi ai requisiti del ricorso per cassazione; l’omissione è causa di inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
E’ al riguardo appena il caso di ribadire che il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., i requisiti di formazione del ricorso rilevando ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, sicchè assumono imprescindibile e pregiudiziale rilievo ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito, che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.
Il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti si applica anche al ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. ed è preliminare: se manca, la Corte non può esaminare la fondatezza nel merito.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Va al riguardo osservato che nella sentenza oggetto di revocazione il ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento 1/3/2016 risulta dichiarato improcedibile per non avere la ricorrente “assolto… all’onere prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2)”, avendo depositato “la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica” e in ragione della ravvisata tardività della “”prova c.d. di resistenza”.
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’improcedibilità pronunciata nella sentenza revocata per il deposito della copia autentica della sentenza impugnata priva della relata di notifica. La decisione qui esaminata accoglie la revocazione per l’erroneo calcolo del termine, ma dichiara poi inammissibile il ricorso nella fase rescissoria per carenza dei requisiti di contenuto.
Massime di principio
- L’errore di fatto che consente la revocazione di una sentenza della Cassazione deve consistere nella falsa percezione di un fatto processuale risultante dagli atti, tale da determinare l’affermazione dell’esistenza di ciò che non esiste o viceversa; non è revocatorio il dissenso sull’apprezzamento o sull’interpretazione delle risultanze processuali.
- La proroga prevista dall’art. 155 c.p.c. per i termini processuali che scadono di sabato si applica anche al termine breve, perentorio, per proporre ricorso per cassazione. Il termine scadente di sabato è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
- Il ricorso per revocazione di una sentenza della Cassazione deve rispettare i requisiti di contenuto e specificità del ricorso per cassazione, compresa l’esposizione dei fatti rilevanti e l’indicazione specifica degli atti e documenti; tali requisiti sono preliminari all’esame del merito.
- La domanda di revocazione della sentenza della Cassazione non è sufficiente, da sola, ad attivare la fase rescissoria: il ricorso deve anche riproporre gli argomenti dell’originario ricorso per cassazione, consentendo alla Corte di decidere su quest’ultimo.
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