Cassazione Penale, Ordinanza n. 35324/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 4 luglio 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Benevento e confermato la loro responsabilità per furti in abitazione pluriaggravati. Il primo ricorrente ha dedotto l’eccessività della pena. Il secondo ha proposto tre motivi: violazione della legge processuale in relazione alla notifica del verbale; vizio della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità; mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la sentenza, la notifica all’imputato assente risultava annotata nel verbale, mentre l’art. 520 c.p.p. non richiede la notifica del verbale al difensore, tenuto a essere presente in udienza. Non sono indicati gli importi delle pene inflitte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondato il motivo del primo ricorrente sulla pena, poiché la determinazione della pena e dei relativi aumenti o diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva motivato adeguatamente richiamando gli elementi decisivi. Il primo motivo del secondo ricorrente è stato giudicato manifestamente infondato: l’art. 520 c.p.p. non impone la notifica del verbale al difensore e la notifica all’imputato assente risultava dal verbale. Il secondo motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità, perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, a fronte di una motivazione priva di vizi logici o giuridici. Anche il terzo motivo è stato ritenuto non proponibile e manifestamente infondato: il giudice di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l’assenza di elementi positivi di resipiscenza o collaborazione e la falsa denuncia del furto del veicolo usato per commettere i reati; non era tenuto a esaminare ogni elemento dedotto o rilevabile, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri legali e sorretta da motivazione adeguata.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
I criteri di commisurazione previsti dalla norma orientano la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
Invero, occorre rilevare che l'art. 520 cod. proc. pen. non richiede la notifica del verbale al difensore, il quale deve essere presente in udienza.
La disposizione non impone la notifica del verbale al difensore, che deve essere presente in udienza; nel caso esaminato risultava invece annotata la notifica all’imputato assente.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi la scelta della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità la relativa censura non è accolta quando la motivazione richiama adeguatamente gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
- In relazione all’art. 520 c.p.p., non è richiesta la notifica del verbale al difensore, che deve essere presente in udienza; la sentenza considera rilevante, nel caso concreto, l’annotazione della notifica all’imputato assente.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi probatori quando la motivazione del giudice di merito è priva di vizi logici o giuridici.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente che indichi quelli decisivi o comunque rilevanti.
Come è indicizzato
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