Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202401911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1682/2023, relativa all’ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità dalla documentazione edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo error in procedendo e difetto di motivazione. La controversia riguardava un manufatto in muratura realizzato in ampliamento al preesistente edificio, suddiviso in tre piccoli ambienti, con altezza variabile tra 2,10 e 2,30 metri, nonché una pensilina in ferro e tegole posta all’ingresso. Secondo l’appellante, il manufatto avrebbe avuto caratteristiche tali da escluderne la qualificazione come nuova costruzione e la pensilina avrebbe dovuto essere considerata opera minore o di edilizia libera, non assoggettabile alla demolizione. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per la mancata impugnazione dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di legittimazione, conseguente all’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni comunali. La peculiarità delle opere e la precedente sentenza di parziale accoglimento del ricorso rendevano necessario un intervento collaborativo tra privato e Comune per accertare con precisione l’entità dell’abuso, compresa la pensilina, e individuare modalità di demolizione idonee a non danneggiare la parte legittima dell’immobile. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il manufatto in muratura costituisse una nuova costruzione abusiva, poiché comportava un incremento volumetrico, anche se contenuto, ed era accessibile e utilizzabile separatamente dall’edificio principale mediante un’apertura dotata di porticato. Le caratteristiche interne, quali l’assenza di servizi e camere e la conseguente non residenzialità, non erano decisive per escludere la nuova costruzione. Quanto alla pensilina, il Consiglio di Stato ha precisato che la sua realizzazione configura, in astratto, un intervento di edilizia libera e che non dovrà essere rimossa se adiacente e servente alla parte legittima dell’immobile. Tuttavia, qualora risulti effettivamente appoggiata alla muratura dell’ampliamento abusivo e funzionale a quest’ultimo, dovrà seguirne le sorti nell’esecuzione del ripristino, con modalità tali da non pregiudicare la preesistenza legittima. Gli effetti dell’ordinanza demolitoria, per la parte non annullata dal TAR, riprendono a decorrere dalla pubblicazione della sentenza; in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, si producono gli effetti acquisitivi al patrimonio comunale e le ulteriori conseguenze previste dalla legge. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione costituisce la base dell’ordinanza di demolizione e degli effetti acquisitivi conseguenti all’inottemperanza. La demolizione riguarda il manufatto abusivo qualificato come nuova costruzione; l’acquisizione al patrimonio comunale può conseguire alla mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato.

Massime di principio

  • Un manufatto realizzato senza titolo che comporti anche un contenuto incremento volumetrico e sia accessibile e utilizzabile separatamente dall’edificio principale costituisce nuova costruzione abusiva, anche se di modeste dimensioni, privo di servizi o camere e non suscettibile di uso residenziale.
  • La qualificazione di un’opera come nuova costruzione non è esclusa dalla sua ridotta altezza, dalla limitata consistenza o dalla destinazione non residenziale quando l’intervento determina comunque un autonomo incremento edilizio e volumetrico.
  • Una pensilina astrattamente riconducibile all’edilizia libera non deve essere demolita se serve esclusivamente la parte legittima dell’immobile; se, invece, è strutturalmente appoggiata all’ampliamento abusivo e funzionale a quest’ultimo, può seguirne le sorti nell’esecuzione dell’ordine demolitorio.
  • Quando la demolizione di un abuso edilizio può incidere sulla parte legittima dell’edificio, l’esecuzione dell’ordinanza deve essere preceduta o accompagnata da un puntuale accertamento dell’estensione dell’abuso e deve avvenire con modalità tecniche idonee a preservare la preesistenza legittima.
  • La mancata impugnazione dell’accertamento dell’inottemperanza non determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello relativo all’ordinanza demolitoria quando la portata dell’abuso e le modalità di esecuzione devono ancora essere precisate in relazione a una precedente pronuncia di parziale accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.