Cassazione Penale, Ordinanza n. 36628/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania del 13 ottobre 2025, che aveva confermato la sua condanna per evasione, lamentando l’apparente motivazione del diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva giustificato il diniego richiamando i numerosi precedenti penali dell’imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il diniego delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione quando la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi ritenuti prevalenti. Il richiamo ai numerosi precedenti penali è stato ritenuto motivazione adeguata. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che sussistesse assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
Jendoubi Omar impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando l'apparente motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; la decisione non ne esamina ulteriormente gli elementi costitutivi.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto; è sindacabile in cassazione se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi prevalenti, anche mediante richiamo a quelli indicati dall’art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi ritenuti prevalenti, anche mediante richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p.
- Il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato può assolvere adeguatamente l’onere motivazionale relativo al diniego delle attenuanti generiche.
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