Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15996/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Putignano impugnava la sentenza dell'18/4/2024 che lo aveva confermato colpevole del reato previsto dall'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ha dedotto: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello disposta a mani proprie, in quanto gli accessi dell'ufficiale giudiziario (28/2/2024 e 19/3/2024), il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata (spedita 29/3/2024) non provavano il perfezionamento della notifica, giacché la cartolina A/R attestava solo "invio non ritirato alla data del 13/4/2024" mentre l'udienza era fissata per il 18/4/2024; 2) vizio di motivazione per il mancato esame della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 3) intervenuta prescrizione del reato, maturata il 27/6/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla notifica, rilevando che la documentazione non consente di accertare il perfezionamento della notifica del decreto di citazione a mani proprie. Tale questione era assorbente sulle restanti censure, ma la Corte ha altresì constatato che il reato contestato (fatto commesso il 27/12/2016) si era estinto per prescrizione il 27/6/2024. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Indica il reato contestato; usata dalla Corte per identificare l'imputazione soggetta al giudizio e alla valutazione della prescrizione

  • artt. 161, 601 cod. proc. pen.

    Riguardano le modalità di notifica e la disciplina della notifica a mani proprie; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (relata, deposito alla casa comunale, cartolina della raccomandata senza annotazioni di tentativo di consegna) non prova il perfezionamento della notifica

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente la invocava per ottenere l'esenzione dalla pena, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola assorbita dalla rilevanza della nullità della notifica e dall'accertata estinzione del reato per prescrizione

Massime di principio

  • La notifica a mani proprie deve risultare chiaramente perfezionata tramite tutta la documentazione prevista: relata di notifica, annotazioni sulla cartolina della raccomandata circa i tentativi di consegna e prova dell'effettivo avviso all'imputato; l'assenza di tali elementi può determinare la nullità della notificazione.
  • Se la nullità della notifica emerge in Cassazione e nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, evitando un nuovo esame di merito.
  • Questioni sostanziali (ad es. applicazione dell'art. 131-bis) possono rimanere assorbite se prevalgono questioni procedurali decisive; pertanto è importante sollevare tempestivamente e documentare tutte le eccezioni procedurali.
  • Per evitare contestazioni sulla validità della notifica è consigliabile conservare e allegare prove dettagliate dei tentativi di consegna (annotazioni sull'avviso, firme, ricevute) e, se possibile, utilizzare modalità di notifica che forniscano prova certa del ricevimento.
  • Quando l'udienza è fissata a breve distanza dalla data di giacenza della raccomandata, il giudice valuta se l'imputato abbia avuto concreta possibilità di conoscere l'atto; in caso di dubbio sulla conoscenza, è necessaria una più approfondita verifica o si rischia l'annullamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.