Cassazione Penale, Sentenza n. 15996/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Putignano impugnava la sentenza dell'18/4/2024 che lo aveva confermato colpevole del reato previsto dall'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ha dedotto: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello disposta a mani proprie, in quanto gli accessi dell'ufficiale giudiziario (28/2/2024 e 19/3/2024), il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata (spedita 29/3/2024) non provavano il perfezionamento della notifica, giacché la cartolina A/R attestava solo "invio non ritirato alla data del 13/4/2024" mentre l'udienza era fissata per il 18/4/2024; 2) vizio di motivazione per il mancato esame della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 3) intervenuta prescrizione del reato, maturata il 27/6/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla notifica, rilevando che la documentazione non consente di accertare il perfezionamento della notifica del decreto di citazione a mani proprie. Tale questione era assorbente sulle restanti censure, ma la Corte ha altresì constatato che il reato contestato (fatto commesso il 27/12/2016) si era estinto per prescrizione il 27/6/2024. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Indica il reato contestato; usata dalla Corte per identificare l'imputazione soggetta al giudizio e alla valutazione della prescrizione
artt. 161, 601 cod. proc. pen.
Riguardano le modalità di notifica e la disciplina della notifica a mani proprie; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (relata, deposito alla casa comunale, cartolina della raccomandata senza annotazioni di tentativo di consegna) non prova il perfezionamento della notifica
Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente la invocava per ottenere l'esenzione dalla pena, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola assorbita dalla rilevanza della nullità della notifica e dall'accertata estinzione del reato per prescrizione
Massime di principio
- La notifica a mani proprie deve risultare chiaramente perfezionata tramite tutta la documentazione prevista: relata di notifica, annotazioni sulla cartolina della raccomandata circa i tentativi di consegna e prova dell'effettivo avviso all'imputato; l'assenza di tali elementi può determinare la nullità della notificazione.
- Se la nullità della notifica emerge in Cassazione e nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, evitando un nuovo esame di merito.
- Questioni sostanziali (ad es. applicazione dell'art. 131-bis) possono rimanere assorbite se prevalgono questioni procedurali decisive; pertanto è importante sollevare tempestivamente e documentare tutte le eccezioni procedurali.
- Per evitare contestazioni sulla validità della notifica è consigliabile conservare e allegare prove dettagliate dei tentativi di consegna (annotazioni sull'avviso, firme, ricevute) e, se possibile, utilizzare modalità di notifica che forniscano prova certa del ricevimento.
- Quando l'udienza è fissata a breve distanza dalla data di giacenza della raccomandata, il giudice valuta se l'imputato abbia avuto concreta possibilità di conoscere l'atto; in caso di dubbio sulla conoscenza, è necessaria una più approfondita verifica o si rischia l'annullamento.
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