Cassazione Civile, Ordinanza n. 03298/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ha cassato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva declinato la giurisdizione e ha disposto che le parti riassumano la causa davanti al giudice ordinario nei termini di legge. Non sono state liquidate spese, poiché si trattava di conflitto negativo di giurisdizione senza attività difensiva delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice contabile)
La controversia
Una pensionata aveva convenuto l'INPS davanti al Tribunale di Palermo, sezione lavoro, per ottenere l'annullamento di una comunicazione di riliquidazione della pensione di reversibilità, con addebito di una somma ritenuta indebitamente percepita, e dell'accertamento dell'indebito; in subordine chiedeva l'accertamento del diritto a percepire le differenze pensionistiche maturate nel periodo 2016-2020. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione e il giudizio era stato riassunto davanti alla Corte dei conti, che a sua volta ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo di non avere giurisdizione. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato quindi proposto d'ufficio per stabilire se la controversia sulla riliquidazione della pensione di reversibilità di un ex dipendente del Banco di Sicilia, e sul conseguente asserito indebito, appartenesse alla giurisdizione contabile o a quella ordinaria.
Norme richiamate
Le controversie sulla spettanza e liquidazione del trattamento pensionistico di cui si discute rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
È richiamato come norma processuale che radica la cognizione del giudice ordinario nelle controversie pensionistiche devolute al rito del lavoro.
art. 11, comma 6, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486
La previsione attributiva della giurisdizione alla Corte dei conti per le pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia è stata dichiarata incostituzionale e non può più fondare la giurisdizione contabile.
art. 3 Cost.
È il parametro di costituzionalità rispetto al quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della norma che prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti.
sentenza Corte cost. n. 26 del 23 gennaio 1986
Ha eliminato la base normativa della giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Sicilia, per effetto della privatizzazione del rapporto d'impiego e della diversa disciplina pensionistica.
Massime di principio
- Quando una norma speciale che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie pensionistiche di un determinato ente viene dichiarata incostituzionale, la giurisdizione si riespande in favore del giudice ordinario secondo le regole generali.
- Le controversie concernenti la riliquidazione di una pensione e l'accertamento di un eventuale indebito pensionistico, ove riferite a rapporti ormai privatizzati e ricondotti alla disciplina del lavoro subordinato, appartengono al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- In presenza di un conflitto negativo di giurisdizione, la Corte di cassazione deve individuare il giudice munito di giurisdizione e cassare la decisione declinatoria, disponendo la riassunzione della causa davanti al giudice competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03183/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03186/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03187/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03188/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03189/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →